Art. 8. Approvazione della graduatoria Espletate le prove del concorso, la Commissione redige la graduatoria di merito secondo l''ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Con dispositivo direttoriale, tenuto conto della norma che concerne il titolo di preferenza, sara' approvata la graduatoria generale. Detta graduatoria verra' pubblicizzata mediante affissione all'Albo del Rettorato e all'Albo dell'ufficio concorsi dell'Ateneo. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso laddove la conoscenza non sia avvenuta altrimenti - decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria generale rimane efficace per 24 mesi dalla data di emissione.