Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  Commissione  redige  la
graduatoria  di  merito secondo l''ordine decrescente della votazione
complessiva  riportata.  Con  dispositivo  direttoriale, tenuto conto
della  norma che concerne il titolo di preferenza, sara' approvata la
graduatoria generale.
    Detta   graduatoria   verra'  pubblicizzata  mediante  affissione
all'Albo del Rettorato e all'Albo dell'ufficio concorsi dell'Ateneo.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica.
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso laddove la conoscenza
non  sia  avvenuta  altrimenti  - decorre il termine per le eventuali
impugnative.
    La graduatoria generale rimane efficace per 24 mesi dalla data di
emissione.