Art. 9. Assunzione in servizio I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, saranno invitati, sulla base delle esigenze dell'amministrazione previste dal precedente art. 1, a stipulare con l'Universita' degli studi "La Sapienza"" di Roma un contratto di lavoro individuale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale del comparto universitario, nel giorno fissato dall'Amministrazione nonche' a presentare, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, a pena risoluzione del rapporto di lavoro, la documentazione di rito prevista dalla vigente normativa. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento che l'amministrazione dovra' valutare, decade dal diritto alla stipulazione. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento indicato in premessa. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al lavoratore assunto si applica il trattamento economico proprio del personale di categoria C, nonche' quello normativo previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto universita' del personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e con le precisazioni contenute nell'art. 7 del regolamento.