Art. 9.

                       Assunzione in servizio

    I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria di merito,
saranno  invitati,  sulla  base  delle  esigenze dell'amministrazione
previste  dal  precedente art. 1, a stipulare con l'Universita' degli
studi  "La  Sapienza""  di  Roma un contratto di lavoro individuale a
tempo  determinato, ai sensi dell'art. 19 del Contratto collettivo di
lavoro  del  personale del comparto universitario, nel giorno fissato
dall'Amministrazione  nonche' a presentare, entro trenta giorni dalla
stipulazione  del  contratto,  a  pena  risoluzione  del  rapporto di
lavoro, la documentazione di rito prevista dalla vigente normativa.
    La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di
lavoro  viene  formalmente  notificata  all'interessato.  In  caso di
mancata sottoscrizione del contratto, salvo comprovati e giustificati
motivi  di  impedimento che l'amministrazione dovra' valutare, decade
dal diritto alla stipulazione.
    Il  periodo  di  prova  e'  determinato  secondo  quanto previsto
dall'art. 8  del  regolamento indicato in premessa. In nessun caso il
rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  puo'  trasformarsi in un
rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato. Al lavoratore assunto si
applica  il  trattamento economico proprio del personale di categoria
C,   nonche'  quello  normativo  previsto  dal  Contratto  collettivo
nazionale  del  lavoro  comparto  universita' del personale assunto a
tempo  indeterminato,  compatibilmente  con la durata del contratto a
termine e con le precisazioni contenute nell'art. 7 del regolamento.