In  esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1892
assunta  nella  riunione  del  13  novembre  2002  e'  indetto avviso
pubblico  per l'attribuzione di un incarico quinquennale di direzione
della  struttura  organizzativa complessa: laboratorio analisi - P.O.
di  Borgosesia  -  Disciplina  "Patologia  clinica"  (laboratorio  di
analisi  chimico-cliniche  e  microbiologia)  -  Area  della medicina
diagnostica e dei servizi, presso l'azienda sanitaria locale n. 11 di
Vercelli.
    Le   modalita'   di   attribuzione  del  predetto  incarico  sono
disciplinate  dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997,  n. 484  e  collegata circolare del Ministero della sanita' del
27 aprile  1998,  n. DPS  IV/9/11/749,  dal  D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502,  dal  D.Lgs.  19 giugno  1999,  n. 229 e dal D.Lgs. 28 luglio
2000, n. 254.
    Per  la partecipazione all'avviso i candidati' dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
    Requisiti generali per l'ammissione
    Cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni siabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
    Idoneita'   fisica   all'impiego.  L'accertamento  dell'idoneita'
fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette  e'  effettuato a cura dell'A.S.L. prima dell'imniissione in
servizio;  il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale  dipendente  dagli  istituti,  ospedali ed enti di cui agli
articoli 25   e   26,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20 dicembre  1979,  n. 761  e'  dispensato  dalla  visita
medica.
    Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato  attivo  nonche',  coloro che simio stati dispensati'
dall'impiego  presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'imipiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' insanabile.
    Requisiti specifici per l'ammissione
    Diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche
o in chimica:
      a) iscrizione  al  relativo  Albo  professionale,  attestata da
certificazione  in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale
di  uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla
selezione,  fermo  restando  l'obbligo  dell'iscrizione  all'albo  in
Italia prima dell'assunzione in servizio;
      b) anzianita'  di  servizio  di sette anni, di cui cinque nella
disciplina   o  disciplina  equipollente,  e  specializzazione  nella
disciplina o in disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio
di dieci anni nella disciplina. Limitatamente ad un quinquennio dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre  1997,  n. 484  (1  febbraio 1998) in forza dell'art. 15,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 484/1997, per le
discipline  di  nuova  istituzione  l'anzianita'  di  servizio  e  la
specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o
confluiti  nelle nuove discipline. L'anzianita' di servizio utile per
l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso
amministrazioni  pubbliche,  istituti  di ricovero e cura a carattere
scientifico,   istituti   e   cliniche   universitarie   e   istituti
zooprofilattici  sperimentali  salvo  quanto  previsto dai successivi
articoli.  E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico,
di  supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello
prestato  con  qualifiche  di  volontario, di precario, di borsista o
similari,  ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico
del   decreto-legge   23 dicembre   1978,   n. 817,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  19 febbraio  1979, n. 54. Il triennio di
formazione  di  cui  all'articolo 17 del decreto del Presidente dalia
Repubblica  20 dicembre  1979, n. 761, e' valutato con riferimento al
servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine
nelle  certificazioni  dovranno essere specificate le date iniziali e
terminali  del  periodo prestato in ogni singola disciplina. Ai sensi
del  decreto  23 marzo  2000,  n. 184,  nell'ambito  del requisito di
anzianita'  di  servizio  di  sette  anni  richiesto  ai candidati in
possesso  di  specializzazione, dall'articolo 5, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
e' valutabile il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto
orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie
e  del  Ministero  della  sanita'  in  base  ad accordi nazionali. Il
servizio  predetto e' valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto  rapportato  a  quello  dei  medici  dipendenti  delle aziende
sanitarie.   I   certificati   di  servizio,  rilasciati  dall'organo
competente,  devono  contenere l'indicazione dell'orario di attivita'
settimanale.  Il servizio e' valutabile per la disciplina oggetto del
rapporto  convenzionale  con  riferimento  alla  specializzazione  in
possesso,  ai  fini  della  valutazione  dei servizi prestati e delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
rispettive  tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
Ai  fini  del  presente regolamento le specializzazioni in medicina e
chirurgia,  non  ricomprese  negli  elenchi  formati ed aggiornati ai
sensi   degli   articoli  1,  comma 2,  e  8,  comma 1,  del  decreto
legislativo  8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo
se  il  relativo  corso  di  formazione  e'  iniziato prima dell'anno
accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti
elenchi  dopo  il  predetto  anno  accademico.  A  partire  dall'anno
accademico  1991/1992  la  tipologia delle specializzazioni e' quella
indicata  nei  predetti  elenchi.  Fermo  restando la rilevanza degli
indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso
e'  iniziato  prima  dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed
orientamenti,  eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di
specializzazioni iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno
alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
      c) curriculum  ai  sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in cui sia documentata una
specifica  attivita'  professionale  ed  adeguata esperienza ai sensi
dell'art. 6  del  decreto  del Presidente della Repubblica succitato.
Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui allo stesso art. 6,
comma 1,   si  prescinde  dal  requisito  della  specifica  attivita'
professionale;
      d) attestato  di  formazione manageriale. Fino all'espletamento
del  primo  corso  di  formazione  manageriale  di cui all'art, 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
l'incarico  di  secondo  livello  dirigenziale  e'  attribuito  senza
l'attestato  di  formazione  manageriale, fermo restando l'obbligo di
acquisirlo  entro un anno dall'inizio dell'incarico. Limitatamente ad
un  quinquennio  dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 dicembre  1997,  n. 484 (1 febbraio
1998),  coloro che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in base
al  pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo
livello   dirigenziale   nella  corrispondente  disciplina  anche  in
mancanza  dell'attestato  di  formazione  manageriale, fermo restando
l'obbligo,   nel  caso  di  assunzione  dell'incarico,  di  acquisire
l'attestato  entro  un  anno  dall'inizio  dell'incarico.  Il mancato
superamento  dei  primo corso, attivato dalla Regione successivamente
al  conferimento  dell'incarico,  determina la scadenza dall'incarico
stesso;
    Considerati  i  limiti  massimi  di  eta'  previsti dalla vigente
normativa  per  il  collocamento  a  riposo, dei dirigenti medici del
Servizio   sanitario   nazionale,  l'ammissione  all'incarico  potra'
avvenire  nei  confronti  di quei candidati la cui eta', all'atto del
conferimento  dell'incarico  stesso,  sia  tale  da  non superare, al
termine  finale  dei  cinque  anni, il sessantacinquesimo anno, fatta
salva l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs n. 503/1992.
    Nei  confronti  dei soggetti appartenenti gia' al secondo livello
dirigenziale  presso altre Aziende di Servizio sanitario nazionale e'
possibile   derogare   alla   durata  quinquennale  dell'incarico  in
relazione al raggiungimento del limite massimo di eta'. Si rinvia, al
riguardo  alle  circolari  del  Ministro  della  sanita'  n. 1221 del
10 maggio  1996  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 118  del
22 maggio 1996) e n. 900.1/5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997.
    I  requisiti  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del
termine  stabilito  per la presentazione delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissibilita' all'avviso.
    Presentazione delle domande
    Le domande di ammissione redatte su carta semplice ed indirizzate
al   direttore   generale  dell'Azienda  sanitaria  locale  n. 11  di
Vercelli,  devono  essere  presentate  entro il 30o giorno successivo
alla  data  di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  all'Azienda sanitaria locale
n. 11 - C.so M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli.
    Si  precisa  che  per  la  domanda inoltrata a mezzo del servizio
postale  la  data  di  spedizione  e'  comprovata  dal  timbro a data
dell'ufficio Postale accettante.
    Qualora  la  scadenza  coincida con giorno festivo, il termine di
presentazione  s'intende  prorogato  al  primo  giorno successivo non
festivo.
    Il  ritardo  nella  presentazione  della  domanda alla sede sopra
indicata,   quale   ne   sia   la  causa,  anche  se  non  imputabile
all'aspirante,   comporta   la  non  ammissibilita'  di  quest'ultimo
all'avviso.
    Nella  domanda  gli  aspiranti  devono indicare, sotto la propria
responsabilita':
      a) il cognome e nome;
      b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
      c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
      d) il  comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
      e) le eventuali condanne penali riportate;
      f) i titoli di studio posseduti;
      g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
      h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      i)   servizi   prestati   come   impiegati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le  eventuale  cause  di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
    Nella  domanda di ammissione all'avviso l'aspirante deve indicare
il  domicilio  presso  il  quale deve, ad ogni effeto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla precedente lettera b).
    Ai  sensi  dell'art,  3,  comma 5,  della  legge  15 maggio 1997,
n. 127,  la  firma  del  candidato  in calce alla domanda non e' piu'
soggeta ad autenticazione.
    Non  saranno  comunque  prese  in  considerazione  le  domande di
partecipazione che perverranno all'Azienda prive della sottoscrizione
del candidato.
    L'amministrazione  declina  sin  d'ora  ogni  responsabilita' per
dispersione  di  comunicazioni  dipendenti da inesate indicazioni del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del  cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, o
per  eventuali  disguidi postati o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
    Documentazione da allegare alla domanda
    Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
      1)   certificazioni   comprovanti  il  possesso  dei  requisiti
specifici di ammissione;
      2)  curriculum  professionale, datato e firmato dall'aspirante.
Il   curriculum   professionale   dovra'   essere   documentato   con
riferimento:
      a)  alla  tipologia  delle  istituzioni in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
      b)  alla  posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
      c)  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
      d)  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
      e)  alla  attivita'  didattica  presso  corsi  di studio per il
conseguimento    di   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
      f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero,  valutati  secondo  i  criteri  di cui
all'articolo   9   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
    Nella  valutazione  del  curriculum  e'  presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
    I  contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla succitata
lettera  c),  (tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate   dal   candidato)  e  le  pubblicazioni,  possono  essere
autocertificati  dal  candidato  ai  sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    3)  Un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli presentati.
    I  titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata  ai sensi di legge; ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
    Con  dichiarazione  sostitutiva  di ato di notorieta' e' peraltro
possibile  comprovare  la  conformita'  all'originale  della copia di
pubblicazione,  ovvero  di  titoli di studio o di servizio o di altro
documento ritenuto utile ai fini della formulazione dell'elenco degli
idonei  (artt. 19  e  47  del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445).
    Le  dichiarazioni  sostitutive  rese dai candidati ai sensi degli
articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000,  dovranno contenere tutti gli elementi utili e necessari ai
fini  della  valutazione,  secondo  le  indicazioni  specificate  nel
fac-simile  di  domanda  e  nelle  note  di compilazione, allegate al
presente  bando;  dichiarazioni  carenti  in tutto o in parte di tali
elementi potranno determinare l'esclusione dalla valutazione.
    La  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' e' resa e
sottoscritta  dall'interessato  in  presenza  del dipendente addetto,
ovvero  presentata  unitamente ad una copia fotostatica ancorche' non
autenticata  di un documento di identita' del sottoscrittore, qualora
sia   inviata   per   posta   o   presentata   da   persona   diversa
dall'interessato.
    E'  riservata  a questa amministrazione la facolta' di richiedere
quelle  integrazioni,  rettifiche e regolarizzazioni di documenti che
saranno legitimamente attuabili e necessarie.
    Le  pubblicazioni  devono  essere  edite a stampa e materialmente
presentate.
    Saranno  presi  in  considerazione esciusivamente quei servizi ed
attivita'  le  cui  attestazioni risulteranno sottoscritte dal legale
rappresentante  dell'Ente  presso cui i servizi ed attivita' medesimi
sono stati prestati o da suo delegato.
    Non  si  terra'  conto  delle  domande  di partecipazione ne' dei
documenti  di rito o titoli di merito presentati dopo la scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande medesime.
    Modalita' di attribuzionie degli incarichi
    L'incarico  sara'  conferito  a  tempo  determinato dal direttore
generale  sulla  base  di una rosa di candidati idonei selezionati da
un'apposita  commissione  nominata  dal direttore generale e composta
dal  direttore  sanitario,  che  la  presiede, e da due dirigenti dei
ruoli del personale dei Servizio sanitario nazionale, preposti ad una
struttura  complessa  della  disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno  individuato  dal  direttore  generale  ed  uno  dal  collegio di
direzione.
    La  commissione  di  cui  all'art. 15-ter  del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 accerta l'idoneita' dei candidati sulla base:
      di  un  colloquio  diretto  alla  valutazione  delle  capacita'
professionali  nella  specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze  professionali documentate, nonche' all'accertamento delle
capacita'  gestionali,  organizzative  e di direzione con riferimento
aIl'incarico da svolgere;
      della  valutazione del curriculum professionale come piu' sopra
definito.
    L'incarico avra' durata quinquennale, con facolta' di rinnovo per
lo stesso periodo o per periodo piu' breve.
    Il  dirigente  di  struttura complessa e' sottoposto, oltre che a
verifica  triennale,  anche  a  verifica ai termine dell'incarico. Le
verifiche riguardano le attivita' professionali svolte ed i risultati
raggiunti  e  sono  effettuate  da  un collegio tecnico, nominato dal
direttore  generale  e  presieduto  dal  direttore  del dipartimento.
L'esito  positivo  delle  verifiche  costituisce  condizione  per  il
conferimento o la conferma dell'incarico.
    L'incarico  e'  revocato,  secondo  le  procedure  previste dalle
disposizioni  vigenti  e  dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle
direttive  impartite  dalla  direzione generale o dalla direzione del
dipartimento;   mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati;
responsabilita'  grave  e reiterata; in tutti gli altri casi previsti
dal  contratti  di lavoro. Nei casi di maggiore gravita' il direttore
generale   puo'   recedere   dal   rapporto  di  lavoro,  secondo  le
disposizioni  del  codice civile e dei Contratti collettivi nazionali
di lavoro.
    Il  dirigente  non  confermato  alla  scadenza  dell'incarico  di
direzione  di  struttura complessa e' destinato ad altra funzione con
il  trattamento  economico  relativo  alla  funzione  di destinazione
previsto dal Contratto colletivo nazionale di lavoro; contestualmente
viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo.
    L'incarico   di  direzione  di  struttura  complessa  implica  il
rapporto    di    lavoro    esclusivo    con   l'Azienda   ai   sensi
dell'art. 15-quater del d.lgs. n. 502/1992.
    Il   trattamento   economico   verra'   determinato   sulla  base
dell'art. 35  e  segg.  del vigente C.C.N.L. della dirigenza medica e
veterinaria.
    Il  rapporto  di  lavoro  si  costituira' con la stipulazione, ai
sensi  dell'art. 13  dei  C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e
veterinaria dell'8 giugno 2000, del contrato individuale.
    L'Azienda  prima  di  procedere  alla  stipulazione del contratto
invitera'  l'assegnatario  dell'incarico a presentare entro 30 giorni
dalla   richiesta,   sotto   pena   di  decadenza,  le  dichiarazioni
sostitutive    relative    alla   documentazione   prescritta   dalle
disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro medesimo.
    Nello  stesso  termine  di  30  giorni l'incaricato, sotto la sua
responsabilita'  deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema
di  aspettativa dell'art. 19 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, di non avere
altri  rapporti  di  impiego  pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna  delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53
del D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165. Scaduto inutilmente il termine di
cui  sopra, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del
contratto.
    Decade dall'incarico chi sia stato assunto mediante presentazione
di documenti falsi e viziati da invalidita' non sanabile.
    Per  quanto  non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento  alle  norme di cui al D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 502,
cosi  come  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.vo 7 dicembre 1993,
n. 517,  dal  D.Lgs.  19 giugno  1999,  n. 229 e dal D.Lgs. 28 luglio
2000,  n. 254,  alla  legge  15 maggio  1997,  n. 127, al decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Circolare
dei  Ministro  della  sanita'  10 maggio 1996, n. 1221, alla nota del
Ministero  della  sanita'  prot.  n. 900.1/95.1.38.44/583 del 3 marzo
1997,  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483,  al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484,  al  C.C.N.L. per l'Area della dirigenza medica e veterinaria
vigente.
    L'Amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
o  revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse
la necessita' e l'opportunita' per ragioni di pubblico interesse.
    L'azienda  garantisce  parita'  e  pari opportunita' fra uomini e
donne  per  l'accesso  al  lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai
sensi dell'art, 7 del D.Lgs.vo n. 165/2001.
    Per   informazioni   rivolgersi   alla   Struttura  Organizzativa
Complessa  Amministrazione  del  Personale - C.so M. Abbiate, n. 21 -
13100   Vercelli   -   tel   (0161)  593753  -  593819  o  sul  sito:
www.asl11.piemonte.it