Art. 3.

          Domande di ammissione e termine di presentazione

    Le  domande  di  partecipazione,  redatte in carta semplice e con
scrittura  dattiloscritta  o  stampatello,  conformemente allo schema
accluso al presente bando, con allegata una fotocopia di un documento
di   riconoscimento  valido,  dovranno  essere  inviate  a:  Istituto
nazionale per il Commercio estero - Area formazione manageriale - via
Liszt n. 21 - 00144 Roma.
    Le  domande  di partecipazione, debitamente compilate e con firma
autografa  ai  sensi della legge n. 127/1997 (disposizione in materia
di  autocertificazione),  dovranno  essere spedite per posta, a mezzo
raccomandata,  entro  e  non  oltre il trentesimo giorno successivo a
quello  della  data  di  pubblicazione  del presente bando o relativo
estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4a serie speciale. La data di
spedizione  e'  comprovata  dal  timbro  apposto dall'ufficio postale
accettante.  Per  ragioni di certezza documentale le domande dovranno
comunque  pervenire  entro  il  termine  di dieci giorni dopo la data
limite  stabilita  per  l'invio. A tal fine fa fede il timbro apposto
dall'ufficio   postale   ricevente.   L'Istituto  non  assume  alcuna
responsabilita'  per  i  ritardi  o  la  mancata  ricezione  dovuti a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'Istituto stesso.
    Nel caso in cui il termine per l'invio della domanda o quello per
il  ricevimento  cada in un giorno festivo o di chiusura degli uffici
postali  deve  intendersi  automaticamente  prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
    Non   sono   tenute   in   considerazione   e  comportano  quindi
l'esclusione  dal concorso le domande prive della firma autografa e/o
della  fotocopia  di un documento di riconoscimento valido, spedite o
pervenute dopo i termini sopra indicati, mancanti di uno o piu' degli
elementi richiesti o dalle quali risulti il mancato possesso di uno o
piu' dei requisiti richiesti dal bando.
    L'Istituto  comunica  per  iscritto  agli interessati l'eventuale
provvedimento  di  esclusione  all'indirizzo  indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine  al  possesso  dei  requisiti  di partecipazione richiesti dal
bando.  L'Istituto  non  promuove le regolarizzazioni documentali ne'
consente le regolarizzazioni documentali tardive.
    L'Istituto  puo'  verificare  l'effettivo  possesso dei requisiti
previsti  dal  bando  in  qualsiasi  momento,  anche  successivo allo
svolgimento  delle  prove  di concorso ed all'eventuale ammissione al
corso.  L'Istituto dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito
all'ammissione  al  corso  o  procede all'esclusione dallo stesso dei
soggetti  che  risultano  sprovvisti  di  uno  o  piu'  dei requisiti
previsti  dal  bando. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto  dichiarato  o documentato dagli interessati vengono segnalate
all'autorita' giudiziaria.