Art. 9.

                         Documenti richiesti

    I candidati ammessi al corso dovranno far pervenire, entro trenta
giorni   dalla   data   di  comunicazione,  i  seguenti  documenti  o
autocertificazione (ai sensi della legge n. 127/1997):
      copia del titolo di studio con votazione;
      certificato attestante il godimento dei diritti politici;
      certificato generale del casellario giudiziale;
      copia di documenti dal quale risulti la posizione rispetto agli
obblighi militari;
      codice fiscale.
    I  documenti  non  trasmessi  entro il termine stabilito non sono
presi  in  considerazione  e  comportano  la decadenza del diritto di
partecipare  al  corso.  A  tal fine fa fede il timbro a data apposto
dall'ufficio postale accettante.
    La  mancata  presenza, senza giustificato motivo, al primo giorno
di  corso  comporta  la  decadenza  del  diritto  di partecipare allo
stesso.