Art. 5. Commissione giudicatrice Le singole commissioni saranno nominate con decreto del Direttore amministrativo e composte da esperti nelle materie oggetto delle prove, scelti tra i dipendenti dell'amministrazione o estranei alla stessa. In particolare, nel concorso per l'accesso al posto di categoria D, la commissione sara' composta da un professore o ricercatore universitario o dirigente o dipendente inquadrato in categoria D, o categoria equiparabile, in qualita' di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame; per l'accesso al posto di categoria C, la commissione sara' composta da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla EP, o categoria equiparabile, in qualita' di presidente e da due esperti delle materie oggetto della prova d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla C. La commissione puo' essere affiancata da esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche. Non possono far parte della singola commissione, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente della singola commissione, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne in conformita' all'art. 57 del sopra citato decreto legislativo.