Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    Le singole commissioni saranno nominate con decreto del Direttore
amministrativo  e  composte  da  esperti  nelle materie oggetto delle
prove,  scelti  tra i dipendenti dell'amministrazione o estranei alla
stessa.
    In  particolare, nel concorso per l'accesso al posto di categoria
D,  la  commissione  sara'  composta  da  un professore o ricercatore
universitario  o  dirigente o dipendente inquadrato in categoria D, o
categoria  equiparabile,  in  qualita' di presidente e da due esperti
delle  materie oggetto delle prove d'esame; per l'accesso al posto di
categoria   C,   la  commissione  sara'  composta  da  un  dipendente
inquadrato   in   categoria   non  inferiore  alla  EP,  o  categoria
equiparabile,  in  qualita'  di  presidente  e  da  due esperti delle
materie oggetto della prova d'esame.
    Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato
in categoria non inferiore alla C.
    La   commissione   puo'   essere   affiancata   da   esperti  per
l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche.
    Non  possono  far  parte  della  singola  commissione,  ai  sensi
dell'art.  35  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  i
componenti  dell'organo  di  direzione politica dell'amministrazione,
coloro  che  ricoprano  cariche  politiche e che siano rappresentanti
sindacali   o   designati   dalle  confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali  o  dalle  associazioni  professionali. Almeno un terzo dei
posti   di  componente  della  singola  commissione,  salva  motivata
impossibilita',  e'  riservato  alle donne in conformita' all'art. 57
del sopra citato decreto legislativo.