Art. 2.

                  Requisiti per l'accesso ai corsi

    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazione  di  eta'  e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma  di  laurea  ante  riforma  o laurea specialistica, ovvero di
titolo   conseguito  presso  universita'  straniere,  preventivamente
riconosciuto  dalle autorita' accademiche italiane, anche nell'ambito
di  accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il
titolo  non sia stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del
dottorato  di  ricerca  a  deliberare  sull'equipollenza  del  titolo
accademico    conseguito    all'estero,   ai   soli   limitati   fini
dell'ammissione al dottorato.
    L'amministrazione   puo'   disporre,   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato  del  rettore,  l'esclusione  dalla procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti.