Art. 12.

                 Mancata presentazione del candidato

    Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presentera' per sostenere
la  prova  d'esame  secondo le modalita' di cui all'art. 5, la visita
medica  preliminare,  la  visita  medica  di  revisione,  la prova di
efficienza  fisica  o  l'accertamento attitudinale, sara' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
    I  presidenti  delle sottocommissioni di cui all'art. 9, comma 1,
lettere  c),  d)  ed  e)  hanno facolta', compatibilmente con i tempi
tecnici  di  espletamento delle prove, di anticipare o posticipare la
convocazione  dei candidati che abbiano presentato richiesta motivata
di differimento presso il centro di reclutamento.