Art. 12. Mancata presentazione del candidato Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presentera' per sostenere la prova d'esame secondo le modalita' di cui all'art. 5, la visita medica preliminare, la visita medica di revisione, la prova di efficienza fisica o l'accertamento attitudinale, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere c), d) ed e) hanno facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati che abbiano presentato richiesta motivata di differimento presso il centro di reclutamento.