Art. 17.

                       Vincitori del concorso

    Sono  ammessi al 55o corso allievi ufficiali di complemento della
Guardia  di  finanza, i candidati iscritti nella graduatoria unica di
merito  di  cui  al  precedente art. 16, nei limiti dei posti messi a
concorso  e  secondo  l'ordine  risultante  dalla graduatoria stessa,
sempreche'  abbiano  conseguito  il giudizio di idoneita' alla visita
medica di controllo, alla quale saranno sottoposti, prima della firma
dell'atto  di  arruolamento,  a  cura  della  sottocommissione di cui
all'art. 9, comma primo, lettera f).
    Prima    della    visita   medica   di   controllo,   la   citata
sottocommissione  fissa,  in  apposito  atto,  con  riferimento  alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
    I  candidati  non idonei alla visita medica di controllo verranno
esclusi dal concorso.
    Avverso  tale provvedimento l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
    Il  candidato  che  non  si  presentera'  nel  giorno  e nell'ora
stabiliti  per  l'inizio  del  corso  di formazione sara' considerato
rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  novero  degli  ammessi alla
frequenza dello stesso, con provvedimento dell'amministrazione.
    Eventuali  ritardi nella presentazione al corso dovuti a causa di
forza maggiore,  comunicati  entro  24  ore, sono valutati a giudizio
discrezionale insindacabile del Comandante dell'Accademia, che potra'
differire  la  presentazione  del  candidato,  purche' il ritardo sia
contenuto  improrogabilmente  entro  il decimo giorno dall'inizio del
corso.  I  giorni di assenza maturati saranno computati ai fini della
proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,  di  cui al successivo
art. 20, comma primo.
    Entro  venti  giorni  dall'inizio  del corso, il Comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati  idonei  nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi,   comunque,   disponibili  tra  i  candidati  precedentemente
dichiarati  vincitori,  con  le  modalita'  di cui al primo comma del
presente articolo.
    Al  termine  del  corso, che avra' la durata di mesi quattro, gli
allievi che lo avranno concluso con esito favorevole conseguiranno la
nomina  a  sottotenente  di  complemento  della  Guardia  di finanza,
nell'ordine  di  graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti
alla  prestazione  del  servizio di prima nomina della durata di mesi
dieci.  Tale  servizio  non potra' essere svolto in reparti operativi
ubicati  nella  regione  in  cui  e'  compreso il comune di residenza
anagrafica dei predetti ufficiali e dei loro genitori.
    Gli  ammessi  al  corso  contraggono  una  ferma  di  servizio di
quattordici mesi.