Art. 17. Vincitori del concorso Sono ammessi al 55o corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria unica di merito di cui al precedente art. 16, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di controllo, alla quale saranno sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura della sottocommissione di cui all'art. 9, comma primo, lettera f). Prima della visita medica di controllo, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi. I candidati non idonei alla visita medica di controllo verranno esclusi dal concorso. Avverso tale provvedimento l'interessato potra' produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5. Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per l'inizio del corso di formazione sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal novero degli ammessi alla frequenza dello stesso, con provvedimento dell'amministrazione. Eventuali ritardi nella presentazione al corso dovuti a causa di forza maggiore, comunicati entro 24 ore, sono valutati a giudizio discrezionale insindacabile del Comandante dell'Accademia, che potra' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, di cui al successivo art. 20, comma primo. Entro venti giorni dall'inizio del corso, il Comando generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo. Al termine del corso, che avra' la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno concluso con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza, nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi dieci. Tale servizio non potra' essere svolto in reparti operativi ubicati nella regione in cui e' compreso il comune di residenza anagrafica dei predetti ufficiali e dei loro genitori. Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quattordici mesi.