Art. 18.

                  Riduzioni per viaggi in ferrovia

    I  candidati,  per  tutti i viaggi in ferrovia, che sono tenuti a
compiere  per  effetto  della  loro convocazione alle varie prove del
concorso,  nonche'  per  raggiungere  la  sede del corso quando siano
dichiarati   vincitori   del  concorso  stesso,  avranno  diritto  al
beneficio  della tariffa ridotta di cui alla convenzione stipulata in
data  6 novembre  2001 dalla Guardia di finanza con Trenitalia S.p.a.
ed  approvata  con  decreto dirigenziale n. 384258 in data 2 dicembre
2001.
    Essi  saranno provvisti di un'apposita credenziale, unitamente al
foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti
per   territorio  per  i  viaggi  dalla  propria  sede  a  quelle  di
svolgimento  delle  prove  concorsuali  e  per i viaggi di ritorno in
famiglia.
    Le  spese  di  vitto  e  alloggio, durante il periodo delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti.