Art. 20.

                          Rinvio dal corso

    Gli allievi ufficiali, che non superino il corso o che dimostrino
di  non  possedere  il  complesso  delle  qualita' e delle attitudini
indispensabili  per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano
o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il
decoro  o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino
almeno  un  terzo  delle  lezioni ed esercitazioni, sono rinviati dal
corso  con  determinazione  del  Comando  generale  della  Guardia di
finanza  e  perdono  la qualifica di allievo ufficiale di complemento
della  Guardia  di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento
degli  obblighi di leva, si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica  14 febbraio  1964, n. 237 e successive
modificazioni.
    Avverso  tale  provvedimento,  gli  interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.