Art. 20. Rinvio dal corso Gli allievi ufficiali, che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono rinviati dal corso con determinazione del Comando generale della Guardia di finanza e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni. Avverso tale provvedimento, gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.