Art. 7.

                      Istruttoria delle domande

    Tutti   i  candidati  le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate  valide  in  quanto  complete  dei  dati  richiesti, sono
ammessi  al  concorso  con  riserva,  in attesa dell'accertamento, da
parte  della  sottocommissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a)
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
    L'ammissione  con  riserva deve intendersi tale per tutte le fasi
concorsuali fino all'incorporamento.