Art. 9.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  da nominare con successivo decreto
dirigenziale, sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia
di  finanza  e  ripartita  nelle  seguenti sottocommissioni, ciascuna
delle  quali  sara' presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non
inferiore a colonnello:
      a) sottocommissione    per    l'accertamento    dei   requisiti
prescritti,  per  la  valutazione  dei  titoli  e la formazione della
graduatoria finale di merito, composta da due ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
      b) sottocommissione  per  la  valutazione  della prova d'esame,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
      c) sottocommissione  per la visita medica preliminare, composta
da  due  ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici
dell'Esercito, membri;
      d) sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione dei
concorrenti  giudicati  non  idonei  alla  visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici  dell'Esercito  (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione), membri;
      e) sottocommissione   per   la   valutazione   della  prova  di
efficienza  fisica  e  per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei  candidati  al  servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta  da  tre  ufficiali  della  Guardia  di  finanza, di cui due
ufficiali periti selettori;
      f) sottocommissione  per  la  visita  medica  di controllo, dei
candidati  ammessi alla frequenza del corso, composta da un ufficiale
della Guardia di finanza ed un ufficiale medico dell'Esercito.
    Gli  ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
permanente  e,  se  fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a tenente.
    Le  sottocommissioni,  per  i  lavori  di  rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
    Gli   atti  compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.