Art. 2.

               Requisiti per l'ammissione al concorso

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) titolo di studio prescritto: diploma di scuola secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
    I  candidati  che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno  allegare  il  titolo  stesso  tradotto  e autenticato dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta  equipollenza  del  proprio  titolo  di  studio con quello
italiano richiesto ai fini dell'ammissione.
      b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
      c) eta' non inferiore agli anni 18;
      d) idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per
la stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
      e) godimento dei diritti politici;
      f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva;
      g) non   essere  stato  destituito,  dispensato  da  precedente
impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato  decaduto  da  un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
primo  comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti
lo  Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) non  aver riportato una condanna penale che comporterebbe il
licenziamento da parte di questa amministrazione.
    Ai  sensi  del  citato  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell'art. 3, i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea debbono:
      1)  possedere  tutti  i  requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
      2)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      3) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di cui di cui alle lettere dalla a) alla h) nonche'
quelli  di cui ai punti da 1. a 3. debbono essere posseduti alla data
di  scadenza  del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I    candidati    sono   ammessi   con   riserva   al   concorso.
L'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,   l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.