Art. 8.

                         A s s u n z i o n e

    I    vincitori    del    concorso   saranno   invitati   a   cura
dell'amministrazione  a  stipulare  contratto individuale di lavoro a
tempo  indeterminato  nonche',  ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il
possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  al  concorso,
indicati all'art. 2 del presente bando e precisamente:
      1) data e luogo di nascita;
      2) residenza;
      3) codice fiscale;
      4) cittadinanza;
      5) godimento dei diritti politici;
      6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
      8)   eventuali   condanne   penali   riportate   e/o  eventuali
procedimenti penali in corso;
    Dalla  dichiarazione  deve  risultare  inoltre  che  i  requisiti
prescritti  erano  posseduti  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre   2000,   n. 445,   i  vincitori  del  concorso  dovranno
attestare,  nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta', quanto segue:
      di  non  aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'art. 53  del  decreto  legislativo  n. 165/2001  ovvero dovranno
optare per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
      di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  da  precedente
impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato  decaduto  da  un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
primo  comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti
lo  statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla   veridicita'   delle   dichiarazioni   sostitutive,  ai  sensi
dell'art. 71  del  succitato  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
    L'idoneita'  fisica  al  servizio  continuativo ed incondizionato
all'impiego  dovra'  essere  attestata  mediante  certificato  medico
rilasciato  da un medico militare o dal servizio sanitario nazionale.
Tale  certificato  non  dovra'  essere  prodotto  dai  vincitori gia'
dipendenti presso una pubblica amministrazione.
    Qualora   i  vincitori  siano  affetti  da  minorazioni  fisiche,
psichiche  o  sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la
dichiarazione   che   tali   minorazioni  non  riducano  l'attitudine
lavorativa dei medesimi.
    Tale  certificato  medico dovra' essere prodotto entro il termine
perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di stipula del contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato.
    La   mancata   presentazione  del  certificato  medico  entro  il
succitato   termine   di  trenta  giorni  comportera'  l'immediata  e
automatica  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  senza  diritto di
preavviso,  fatta  salva  la  possibilita' di una proroga a richiesta
degli interessati nel caso di comprovato e giustificato impedimento.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica  di  un  sanitario  di  propria  fiducia i candidati vincitori
qualora lo ritenga necessario.
    I  vincitori  del presente concorso assumeranno servizio in prova
nella  categoria C, posizione economica C1, dell'area biblioteche con
diritto  al  relativo  trattamento  economico, oltre gli assegni e le
indennita'  spettanti per legge, in conformita' a quanto previsto dal
vigente  C.C.N.L.  comparto  Universita'  stipulato  in data 9 agosto
2000.
    In  caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
    Le sedi di assegnazione dei vincitori potranno essere individuate
presso ciascuna delle sedi ove sono ubicate le strutture dell'ateneo.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato  o  prorogato  alla  scadenza.  Ai  fini del compimento del
periodo  di  prova  si  tiene  conto del solo servizio effettivamente
prestato. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo
ciascuna  delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza   obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'  sostitutiva  del
preavviso.  Il  recesso  opera  dal  momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.