Art. 10.

      Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria

    La  votazione  complessiva  di ciascun candidato risultera' dalla
somma  del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, dal voto
conseguito nella prova scritta e dal punteggio conseguito nella prova
orale.
    La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con
l'indicazione  del punteggio complessivo conseguito dai candidati che
avranno ottenuto un punteggio minimo di 70 punti. A parita' di merito
saranno applicate le preferenze previste dalla legge.
    Ai  sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 487/1994  non si da' comunque luogo a dichiarazioni di
idoneita'.
    Il    presidente   dell'istituto,   con   propria   disposizione,
riconosciuta   la   regolarita'   del   procedimento,  approvera'  la
graduatoria  di  merito  e  dichiarera' il vincitore sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
    La  graduatoria  sara'  affissa  all'albo  dell'istituto. Di tale
affissione   verra'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Dalla  data  di  pubblicazione  del suddetto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.