Art. 10. Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, dal voto conseguito nella prova scritta e dal punteggio conseguito nella prova orale. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 70 punti. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dalla legge. Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 non si da' comunque luogo a dichiarazioni di idoneita'. Il presidente dell'istituto, con propria disposizione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' la graduatoria di merito e dichiarera' il vincitore sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria sara' affissa all'albo dell'istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.