Art. 8. Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli avverra' dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' complessivamente di un punteggio pari a 30 punti. Ai titoli valutabili, che devono essere specificatamente attinenti alle aree di interesse del presente concorso, sono assegnati i seguenti punteggi massimi: a) attivita' professionale complessiva effettivamente svolta, documentata anche con lavori originali prodotti nel quadro di detta attivita' (massimo punti 12); b) pubblicazioni: monografie a stampa, articoli apparsi su riviste nazionali e internazionali, relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi: (massimo punti 8); c) voto di laurea e formazione post-laurea: (massimo punti 4); d) giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del candidato (massimo punti 6). I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande. Tutti gli attestati e le pubblicazioni potranno essere prodotti anche in fotocopia purche' accompagnati da dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la propria responsabilita', che trattasi di copie autentiche di originali. In tal caso il candidato dovra' allegare copia fotostatica, fronte retro, di un valido documento di riconoscimento. Verranno esclusi dalla valutazione i titoli che non siano certificati e la documentazione che non sia presentata secondo quanto indicato nell'art. 3. I candidati non potranno inoltre rinviare a documentazione presentata all'ISAE in occasione di altri concorsi. Per le pubblicazioni e i lavori redatti in collaborazione e' necessario che siano individuate le parti da riferire esclusivamente al candidato. Le pubblicazioni in lingua straniera, se diversa dall'inglese e il francese, vanno accompagnate da traduzione in lingua italiana o almeno da una sintesi dei contenuti in lingua italiana.