Art. 10. Graduatoria La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva, di cui all'art. 8 del presente avviso. Tale graduatoria sara' sottoposta all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Ente che, tenute presenti le disposizioni in materia di "preferenza", formera' la graduatoria definitiva e procedera' alla dichiarazione dei vincitori, nei limiti dei posti messi a selezione, avuto riguardo anche delle disposizioni relative alla riserva dei posti. Detta graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale degli Atti ufficiali dell'Ente; di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.