Art. 10.

                             Graduatoria

    La  commissione  esaminatrice  formera' la graduatoria di merito,
secondo  l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva,
di cui all'art. 8 del presente avviso.
    Tale  graduatoria  sara' sottoposta all'approvazione del Comitato
esecutivo  dell'Ente  che, tenute presenti le disposizioni in materia
di "preferenza", formera' la graduatoria definitiva e procedera' alla
dichiarazione  dei vincitori, nei limiti dei posti messi a selezione,
avuto  riguardo  anche  delle  disposizioni relative alla riserva dei
posti.
    Detta graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale degli
Atti  ufficiali  dell'Ente;  di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.