Art. 5. Esclusione dalla selezione Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996 l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti sara' comunicata con atto motivato.