Art. 5.

                     Esclusione dalla selezione

    Ai  sensi  dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 487/1994,  cosi' come modificato dall'art. 3, comma 2,
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996 l'esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti sara' comunicata
con atto motivato.