Art. 11.

           Graduatoria di merito ed assegnazione ai corsi

    1. I  concorrenti  che abbiano riportato giudizio di idoneita' al
termine  della  prova  orale  di  cui  al  precedente  art. 7 saranno
iscritti,  a  cura  della  Commissione  di cui al precedente art. 10,
comma 1,   lettera  a),  nella  graduatoria  generale  di  merito  di
ammissione al 185o corso.
    2. Detta   graduatoria   sara'   formata   secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale,  nell'accertamento  attitudinale,  nella  prova  orale  di
matematica  e  dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nella
prova orale facoltativa di lingua straniera.
    3. La  graduatoria  sara'  approvata  con  decreto  dirigenziale.
Saranno  dichiarati  vincitori  del concorso i primi 42 (quarantadue)
concorrenti  idonei  iscritti nella graduatoria di merito, di cui non
piu' di 9 (nove) di sesso femminile. A parita' di merito, nel decreto
di  approvazione  della  graduatoria  si  terra'  conto dei titoli di
preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione
al concorso indicati nel gia' citato allegato F al presente decreto.
    4. Il  decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel   Giornale   Ufficiale   del   Ministero   della   difesa.  Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Esso sara' inoltre
pubblicato,   a   puro   titolo   informativo,   nel   sito  internet
"www.persomil.difesa.it".
    5. I  vincitori  saranno  ammessi  alla  frequenza del 185o corso
presso   l'Accademia  militare  di  Modena.  Successivamente,  potra'
conseguire  l'ammissione  al  predetto  corso, secondo l'ordine della
graduatoria  e  ferma restando la limitazione indicata nel precedente
comma 3   per   i  concorrenti  di  sesso  femminile,  un  numero  di
concorrenti  pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno
-  che  saranno  considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e
degli  eventuali  rinuncianti  nei  primi sei giorni di frequenza del
corso.
    6. Completata  la fase di ammissione al corso, come precisato nel
precedente  comma 5,  non  potendosi piu' procedere all'ammissione di
ulteriori concorrenti idonei, la Commissione esaminatrice provvedera'
ad  assegnare  gli  allievi  ai  corsi di cui all'art. 1 del presente
decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella citata
graduatoria  e  dell'ordine  di preferita assegnazione espresso nella
domanda  di  partecipazione  al concorso. Detti allievi saranno cosi'
ripartiti:
      26  (ventisei) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni,  di cui non piu' di 5 (cinque) di
sesso femminile;
      4  (quattro)  per  il  corso  dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
materiali, di cui non piu' di 1 (uno) di sesso femminile;
      4   (quattro)   per   il   corso   del  Corpo  degli  ingegneri
dell'Esercito di cui non piu' di 1 (uno) di sesso femminile;
      5  (cinque)  per  il corso del Corpo sanitario dell'Esercito di
cui non piu' di 1 (uno) di sesso femminile;
      3  (tre)  per  il  corso  del  Corpo  di  amministrazione  e di
commissariato  dell'Esercito  di  cui  non  piu'  di 1 (uno) di sesso
femminile.
    Stante  l'autonomia  delle graduatorie formate per ciascun corso,
non  sara'  consentito  il  transito di un allievo a corso diverso da
quello  al quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non
accetti  la  suddetta  assegnazione, tenuto conto della dichiarazione
contenuta  al  riguardo  nella domanda di partecipazione al concorso,
sara'  considerato  rinunciatario  all'ammissione al corso e rinviato
dall'Istituto.
    7. Completata  la fase di assegnazione ai corsi come indicato nel
precedente,  comma 6,  i  posti che in uno o piu' dei corsi dovessero
rimanere  non  ricoperti  per  qualsiasi  motivo  verranno portati in
aumento  a  quelli  disponibili nel corrispondente corso del concorso
"pubblico".
    8. L'assegnazione definitiva degli allievi ammessi alla frequenza
dei  corsi di cui all'art. 1 del presente decreto sara' approvata con
decreto dirigenziale.
    9. Gli  allievi  ammessi  alla  frequenza  del corso per il Corpo
degli  ingegneri  dell'Esercito saranno ripartiti, a cura del Comando
dell'Accademia  militare,  in  base  alla  graduatoria  di merito del
concorso  e  delle  preferenze  espresse dagli interessati allo scopo
interpellati,   negli  indirizzi  di  studio  stabiliti  dallo  Stato
Maggiore  dell'Esercito  secondo  le  esigenze della Forza armata. Il
concorrente   che   non   accetti   la  suddetta  assegnazione  sara'
considerato rinunciatario al corso e rinviato dall'Istituto.
    10. Il   decreto   di  assegnazione  definitiva  ai  corsi  sara'
pubblicato  nel  Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Esso sara' inoltre
pubblicato,   a   puro   titolo   informativo,   nel   sito  internet
"www.persomil.difesa.it".