Art. 11. Graduatoria di merito ed assegnazione ai corsi 1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' al termine della prova orale di cui al precedente art. 7 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera a), nella graduatoria generale di merito di ammissione al 185o corso. 2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione culturale, nell'accertamento attitudinale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi 42 (quarantadue) concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito, di cui non piu' di 9 (nove) di sesso femminile. A parita' di merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso indicati nel gia' citato allegato F al presente decreto. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito internet "www.persomil.difesa.it". 5. I vincitori saranno ammessi alla frequenza del 185o corso presso l'Accademia militare di Modena. Successivamente, potra' conseguire l'ammissione al predetto corso, secondo l'ordine della graduatoria e ferma restando la limitazione indicata nel precedente comma 3 per i concorrenti di sesso femminile, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei giorni di frequenza del corso. 6. Completata la fase di ammissione al corso, come precisato nel precedente comma 5, non potendosi piu' procedere all'ammissione di ulteriori concorrenti idonei, la Commissione esaminatrice provvedera' ad assegnare gli allievi ai corsi di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella citata graduatoria e dell'ordine di preferita assegnazione espresso nella domanda di partecipazione al concorso. Detti allievi saranno cosi' ripartiti: 26 (ventisei) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, di cui non piu' di 5 (cinque) di sesso femminile; 4 (quattro) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali, di cui non piu' di 1 (uno) di sesso femminile; 4 (quattro) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui non piu' di 1 (uno) di sesso femminile; 5 (cinque) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito di cui non piu' di 1 (uno) di sesso femminile; 3 (tre) per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito di cui non piu' di 1 (uno) di sesso femminile. Stante l'autonomia delle graduatorie formate per ciascun corso, non sara' consentito il transito di un allievo a corso diverso da quello al quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accetti la suddetta assegnazione, tenuto conto della dichiarazione contenuta al riguardo nella domanda di partecipazione al concorso, sara' considerato rinunciatario all'ammissione al corso e rinviato dall'Istituto. 7. Completata la fase di assegnazione ai corsi come indicato nel precedente, comma 6, i posti che in uno o piu' dei corsi dovessero rimanere non ricoperti per qualsiasi motivo verranno portati in aumento a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso "pubblico". 8. L'assegnazione definitiva degli allievi ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'art. 1 del presente decreto sara' approvata con decreto dirigenziale. 9. Gli allievi ammessi alla frequenza del corso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito saranno ripartiti, a cura del Comando dell'Accademia militare, in base alla graduatoria di merito del concorso e delle preferenze espresse dagli interessati allo scopo interpellati, negli indirizzi di studio stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito secondo le esigenze della Forza armata. Il concorrente che non accetti la suddetta assegnazione sara' considerato rinunciatario al corso e rinviato dall'Istituto. 10. Il decreto di assegnazione definitiva ai corsi sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito internet "www.persomil.difesa.it".