Art. 15.

                 Trattamento economico degli allievi

    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la    successiva    manutenzione    del   corredo   sono   a   carico
dell'Amministrazione della difesa.
    2.  Agli  allievi  provenienti  dal  ruolo  dei  sergenti  e  dai
volontari  di  truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento  siano  superiori a quelli spettanti nella nuova posizione,
compete   un   assegno   personale  pari  alla  relativa  differenza,
riassorbibile  con  i  futuri  incrementi  stipendiali  conseguenti a
progressione  di  carriera  o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale.