Art. 16. Nomina a sottotenente 1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo degli ingegneri dell'Esercito saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreche' assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. 2. Gli allievi nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi saranno con successiva determinazione assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.