Art. 16.

                        Nomina a sottotenente

    1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei
corsi  delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo
di  amministrazione  e  di  commissariato  dell'Esercito,  del  Corpo
sanitario  dell'Esercito  e  del  Corpo degli ingegneri dell'Esercito
saranno  nominati  sottotenenti  in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale,  rispettivamente,  dell'Arma  o  del  Corpo di appartenenza,
sempreche'  assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di  dieci  o  undici  anni,  a seconda che siano tenuti a frequentare
corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale.
    2. Gli  allievi  nominati sottotenenti in servizio permanente del
ruolo  normale  delle  Armi  saranno  con  successiva  determinazione
assegnati  alle  Armi  di  fanteria,  cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni.