Art. 6. Accertamento attitudinale 1. Saranno ammessi all'accertamento attitudinale, finalizzato a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche, i primi 252 (duecentocinquantadue) concorrenti della graduatoria di cui al precedente art. 5, comma 7. Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale del 20% fissata nel decreto ministeriale 4 luglio 2002, citato nelle premesse. Pertanto, in nessun caso potranno essere ammessi all'accertamento attitudinale piu' di 50 (cinquanta) concorrenti di sesso femminile. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nella graduatoria di merito. 2. Detto accertamento, che avra' luogo presso Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, verra' condotto, secondo le direttive tecniche emanate dall'Agenzia di selezione e reclutamento dello Stato Maggiore dell'Esercito, dalla Commissione indicata nel successivo art. 10, comma 1, lettera b). La convocazione a detta prova sara' data a mezzo lettera raccomandata o telegramma tramite il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno. 3. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro, dovranno esibire: una attestazione, rilasciata dal Comandante di Corpo, secondo il modello in allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente il superamento delle prove di efficienza operativa previste dalla Circolare SME - Ufficio D.A.R. n. 1700/162.200 ITER del 17 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; una certificazione medica, redatta dal Dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente di appartenenza e vistata dal Comandante di Corpo, secondo il modello in allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, attestante il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato. La mancata presentazione anche di una sola delle predette attestazioni/certificazioni determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. 4. Al termine dell'accertamento attitudinale la Commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso. 5. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai risultati dell'accertamento effettuato, un punteggio da 0 fino ad un massimo di 3 punti, che sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 7 ed 11.