Art. 6.

                      Accertamento attitudinale

    1. Saranno  ammessi  all'accertamento attitudinale, finalizzato a
valutarne  le  qualita'  attitudinali e caratterologiche, i primi 252
(duecentocinquantadue)   concorrenti  della  graduatoria  di  cui  al
precedente art. 5, comma 7.
    Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato quelli di sesso
femminile  non  potranno  superare la percentuale del 20% fissata nel
decreto  ministeriale 4 luglio 2002, citato nelle premesse. Pertanto,
in  nessun caso potranno essere ammessi all'accertamento attitudinale
piu' di 50 (cinquanta) concorrenti di sesso femminile.
    Saranno  inoltre  ammessi  i  concorrenti  che  abbiano lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nella
graduatoria di merito.
    2. Detto accertamento, che avra' luogo presso Centro di selezione
e  reclutamento  nazionale dell'Esercito di Foligno, verra' condotto,
secondo  le  direttive  tecniche  emanate dall'Agenzia di selezione e
reclutamento  dello  Stato  Maggiore dell'Esercito, dalla Commissione
indicata nel successivo art. 10, comma 1, lettera b).
    La  convocazione  a  detta  prova  sara'  data  a  mezzo  lettera
raccomandata   o   telegramma   tramite  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.
    3.  I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro,
dovranno esibire:
      una  attestazione,  rilasciata dal Comandante di Corpo, secondo
il  modello  in  allegato  B,  che  costituisce  parte integrante del
presente   decreto,   concernente   il  superamento  delle  prove  di
efficienza  operativa  previste  dalla Circolare SME - Ufficio D.A.R.
n. 1700/162.200 ITER del 17 aprile 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
      una  certificazione  medica, redatta dal Dirigente del servizio
sanitario  del  Reparto/Ente di appartenenza e vistata dal Comandante
di  Corpo,  secondo  il  modello in allegato C, che costituisce parte
integrante   del   presente   decreto,   attestante  il  mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare incondizionato.
    La  mancata  presentazione  anche  di  una  sola  delle  predette
attestazioni/certificazioni determinera' l'esclusione del concorrente
dal concorso.
    4. Al   termine  dell'accertamento  attitudinale  la  Commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un giudizio di
idoneita'  o  non  idoneita',  che  e'  definitivo e sara' comunicato
seduta  stante.  Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso.
    5. Ai  concorrenti  giudicati idonei sara' attribuito, in base ai
risultati  dell'accertamento effettuato, un punteggio da 0 fino ad un
massimo  di  3  punti, che sara' utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 7 ed 11.