Art. 7.

Prova  orale  di  matematica  e  prova  orale  facoltativa  di lingua
                              straniera

    1. I  concorrenti  risultati  idonei  all'accertamento  di cui al
precedente arti. 6, saranno iscritti, a cura della Commissione di cui
al  successivo  art. 10,  comma 1,  lettera  a),  in  una graduatoria
formata ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso.
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di
selezione culturale e nell'accertamento attitudinale.
    3.  Dei  concorrenti  idonei iscritti nella graduatoria di cui al
precedente  comma 1  saranno  convocati  alla  prova orale, che avra'
luogo,  presumibilmente  nella seconda meta' del mese di luglio 2003,
presso  il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di  Foligno,  i primi 126 (centoventisei). Dei concorrenti nel numero
massimo  sopra  indicato  quelli  di  sesso  femminile  non  potranno
superare  la  percentuale  del  20%  fissata nel decreto ministeriale
4 luglio  2002,  citato  nelle  premesse.  Pertanto,  in  nessun caso
potranno  essere  ammessi  alla  prova orale piu' di 25 (venticinque)
concorrenti di sesso femminile.
    4. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  precedente  comma 3, a
parita'  di merito, saranno preferiti nella graduatoria i concorrenti
che  abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza indicati
nel gia' citato allegato F al presente decreto.
    5. La  prova  orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al  programma  riportato  nel  gia'  citato  allegato G  al  presente
decreto.
    6. I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della prova
orale,  nonche'  quelli  che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi  dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il  giorno stesso della prova a mezzo fax alla Direzione generale per
il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1a  Divisione reclutamento
ufficiali  - 1a Sezione, presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale  dell'Esercito  di Foligno (n. 0742/342208), sara' valutato
ai fini dell'eventuale riconvocazione.
    7. Saranno  dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un  punteggio  non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui al successivo art. 11.
    8. La  prova  orale  facoltativa  di lingua straniera, solo per i
concorrenti  che  abbiano  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda di
partecipazione  al  concorso,  sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato G al presente decreto.
    9. Ai  concorrenti  che  supereranno  la  prova orale facoltativa
sara'  assegnata  una  votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale
corrispondera'  il  seguente  punteggio utile per la formazione delle
graduatorie di cui al successivo art. 11:
      da 0/30i a 17,999/30i = 0;
      da 18/30i a 20,999/30i = 0,50;
      da 21/30i a 23,999/30i = 1,00;
      da 24/30i a 26,999/30i = 1,75;
      da 27/30i a 30/30i = 2,00.