Art. 7. Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei all'accertamento di cui al precedente arti. 6, saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera a), in una graduatoria formata ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di selezione culturale e nell'accertamento attitudinale. 3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di cui al precedente comma 1 saranno convocati alla prova orale, che avra' luogo, presumibilmente nella seconda meta' del mese di luglio 2003, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, i primi 126 (centoventisei). Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale del 20% fissata nel decreto ministeriale 4 luglio 2002, citato nelle premesse. Pertanto, in nessun caso potranno essere ammessi alla prova orale piu' di 25 (venticinque) concorrenti di sesso femminile. 4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a parita' di merito, saranno preferiti nella graduatoria i concorrenti che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza indicati nel gia' citato allegato F al presente decreto. 5. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui al programma riportato nel gia' citato allegato G al presente decreto. 6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova a mezzo fax alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno (n. 0742/342208), sara' valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione. 7. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11. 8. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato allegato G al presente decreto. 9. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11: da 0/30i a 17,999/30i = 0; da 18/30i a 20,999/30i = 0,50; da 21/30i a 23,999/30i = 1,00; da 24/30i a 26,999/30i = 1,75; da 27/30i a 30/30i = 2,00.