Art. 9. Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami 1. I concorrenti fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove previste dal precedente art. 4 del presente decreto e per il rientro in sede. 2. I concorrenti potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari fino ad un massimo di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, nei quali non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste ne' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. Qualora il concorrente non sostenesse le prove d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.