Art. 9.

         Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami

    1. I   concorrenti   fruiranno   del   certificato   di   viaggio
limitatamente  al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno le prove previste dal precedente art. 4
del presente decreto e per il rientro in sede.
    2. I concorrenti potranno fruire, compatibilmente con le esigenze
di  servizio,  della licenza straordinaria per esami militari fino ad
un  massimo  di  trenta  giorni,  computabile  nel  tetto massimo dei
quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, nei quali non dovranno
essere  computati  i  giorni  di svolgimento delle prove previste ne'
quelli  necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette  prove  e  per  il  rientro in sede. Qualora il concorrente non
sostenesse  le prove d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta',
la  licenza  straordinaria  sara'  computata  in detrazione da quella
ordinaria dell'anno in corso.