Art. 12. Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall'art. 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della domanda per la prova di selezione culturale, ovvero di lettera o telegramma di convocazione per le prove di efficienza fisica, per le prove orali e per il tirocinio, potranno rivolgersi al Distretto militare, alla Capitaneria di porto o al Comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%). 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 3. Durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e l'accertamento attitudinale, nonche' durante il tirocinio i concorrenti fruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione.