Art. 12.

          Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami

    1.  Le  spese  per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 5  del  presente  decreto  sono  a carico dei concorrenti i
quali,  peraltro,  muniti  di  copia  della  domanda  per la prova di
selezione  culturale,  ovvero di lettera o telegramma di convocazione
per  le  prove  di  efficienza  fisica,  per  le prove orali e per il
tirocinio,   potranno   rivolgersi   al   Distretto   militare,  alla
Capitaneria  di  porto  o  al  Comando  carabinieri,  per ottenere il
rilascio  dello  scontrino  per fruire della agevolazione ferroviaria
prevista (sconto del 10%).
    2.  I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei  quali  dovranno  essere  computati i giorni di svolgimento delle
prove  e  degli  accertamenti  previsti  dal  precedente  art. 5  del
presente  decreto,  nonche'  quelli  necessari  per il raggiungimento
della  sede  ove  si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
rientro  nella  sede  di  servizio.  In  particolare  detta  licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura prevista di norma per la preparazione della prova
orale  oppure  frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a
dieci giorni, per la prova scritta.
    Qualora  il  concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
per  motivi  dipendenti  dalla  sua volonta' la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
    3.  Durante  le  prove  di  efficienza  fisica,  gli accertamenti
sanitari  e l'accertamento attitudinale, nonche' durante il tirocinio
i   concorrenti   fruiranno   di   vitto   ed   alloggio   a   carico
dell'Amministrazione.