Art. 13.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti saranno nominate:
      a) la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  di  selezione
culturale,  per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e
per l'assegnazione ai corsi;
      b) la  commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
      d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      e) la commissione per l'accertamento attitudinale;
      f) la  commissione  per  la  valutazione  dei  frequentatori al
termine del tirocinio.
    2.  La  commissione  di  cui  al precedente, comma 1, lettera a),
sara' composta da:
      un  ufficiale  generale dell'Esercito, in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
      un   ufficiale  dell'Esercito,  in  servizio  permanente  o  in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
      un   ufficiale  dell'Esercito,  in  servizio  permanente  o  in
ausiliaria  da  non  oltre  tre anni, membro aggiunto per la prova di
selezione culturale;
      un docente di materie letterarie, membro;
      due docenti di matematica, membri;
      un  docente  o  esperto,  che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore     a    capitano,    ovvero,    un    dipendente    civile
dell'Amministrazione  della  difesa, appartenente all'area funzionale
"C",  posizione  non  inferiore  a  "C/2", segretario senza diritto a
voto.
    3.  La  commissione  per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
      un  ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
      due  ufficiali  superiori in servizio permanente dell'Esercito,
istruttori militari di educazione fisica, membri;
      un  ufficiale  dell'Esercito di grado non inferiore a capitano,
segretario.
    3.  La  commissione  si  avvarra',  durante  l'espletamento delle
prove,  di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
    4.  La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
      un  colonnello  medico  in  servizio  permanente dell'Esercito,
presidente;
      tre   ufficiali   superiori   medici   in  servizio  permanente
dell'Esercito, membri.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
    5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
      un   brigadier   generale   medico   in   servizio   permanente
dell'Esercito, presidente;
      due   ufficiali   superiori   medici   in  servizio  permanente
dell'Esercito, membri.
    Gli  ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere  diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4.
    6.  La  commissione  per  l'accertamento  attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
      un  ufficiale  di  grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente  del  ruolo  normale  delle  Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
      un   ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito,  laureato in medicina e specialista in psichiatria e/o
psicologia  clinica che abbia seguito apposito corso di formazione in
tecniche di indagine psicodiagnostica;
      un   ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito, laureato in psicologia.
    Le  funzioni  di  presidente  saranno  svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado, ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
    Detta      commissione     si     avvarra'     del     contributo
tecnico-specialistico  di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati  in  psicologia,  nonche'  di psicologi civili convenzionati
presso  il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno.
    7. La commissione per la valutazione dei frequentatori al termine
del  tirocinio,  di  cui  al  precedente  comma 1,  lettera f), sara'
composta da:
      comandante dell'Accademia militare, presidente;
      comandante del reggimento allievi, membro;
      comandante di battaglione, membro;
      comandante di compagnia, membro;
      comandante di plotone, membro e segretario.