Art. 14.

                              Tirocinio

    1.  I  concorrenti  che  abbiano  riportato giudizio di idoneita'
nella  prova  orale  di cui al precedente art. 10 saranno iscritti, a
cura della commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera
a), nella graduatoria di ammissione al tirocinio.
    2.   Detta   graduatoria   sara'  formata  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale,  nell'accertamento  attitudinale,  nella  prova  orale  di
matematica  e  dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle
prove  di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
    3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  successivo comma 4, a
parita'  di  punteggio  complessivo  si  applicheranno, ai fini della
formazione  della  graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6
e 7, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    4.  Dei  concorrenti  idonei iscritti nella graduatoria di merito
saranno convocati al tirocinio i primi centonovantadue, di cui almeno
trentotto allievi delle Scuole militari.
    Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato quelli di sesso
femminile  non  potranno  superare la percentuale del 20% fissata nel
decreto  ministeriale 4 luglio 2002, citato nelle premesse. Pertanto,
in nessun caso potranno essere ammessi al tirocinio piu' di trentotto
concorrenti di sesso femminile.
    5.  I  posti  eventualmente  non  ricoperti da riservatari idonei
nella  misura  prevista  dal  precedente  comma 4  saranno  devoluti,
secondo  l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, con
i criteri indicati nel precedente art. 2.
    6.  Saranno  inoltre  ammessi  al  tirocinio  concorrenti idonei,
secondo  l'ordine  della graduatoria di cui al precedente comma 1, in
numero  pari  a  quello  dei  posti  eventualmente  non ricoperti per
insufficienza di idonei nel concorso "interno".
    7.  Successivamente,  potra'  essere  convocato  al  tirocinio un
numero  di  concorrenti  pari  a quello degli assenti all'appello del
primo  giorno  -  che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso -  e  degli  eventuali  rinuncianti  nei primi sei giorni di
frequenza, secondo l'ordine della graduatoria, con i criteri del gia'
citato  art. 2, ferma restando la limitazione indicata nel precedente
comma 4 per i concorrenti di sesso femminile.
    8.  Completata  la fase di ammissione al tirocinio come precisato
nel precedente comma 7, e non oltre il quindicesimo giorno dalla data
di  inizio  del tirocinio stesso, la commissione di cui al precedente
art. 13,    comma 1,    lettera    a),   provvedera'   ad   assegnare
provvisoriamente  i  concorrenti  ai  corsi  di  cui  all'art. 1  del
presente  decreto,  sulla  base  della posizione occupata da ciascuno
nella  citata  graduatoria  e  dell'ordine  di preferita assegnazione
espresso   nella   domanda   di  partecipazione  al  concorso.  Detti
concorrenti saranno cosi' ripartiti:
      centoventi  per  il  corso  delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio, trasmissioni, di cui non piu' di ventiquattro di
sesso femminile;
      sedici  per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali di
cui non piu' di tre di sesso femminile;
      sedici  per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito di
cui non piu' di tre di sesso femminile;
      venticinque  per  il corso del Corpo sanitario dell'Esercito di
cui non piu' di cinque di sesso femminile;
      quindici  per  il  corso  del  Corpo  di  amministrazione  e di
commissariato   dell'Esercito  di  cui  non  piu'  di  tre  di  sesso
femminile.
    9.   La  commissione  terra'  conto,  durante  le  operazioni  di
assegnazione  ai  corsi,  del maggior  numero  di posti eventualmente
disponibili  a  seguito  della  devoluzione  prevista  dal precedente
art. 1, comma 2, del presente decreto.
    10.  Entro  i  primi quindici giorni dall'inizio del tirocinio il
Comando  dell'Accademia  militare  provvedera',  sulla  scorta  delle
direttive    ricevute    dallo    Stato    Maggiore    dell'Esercito,
all'assegnazione  dei frequentatori agli indirizzi di studio, laddove
previsti,  che  terra' conto dell'ordine della rispettiva graduatoria
di  ammissione al corso e delle preferenze espresse dagli interessati
allo  scopo  interpellati, qualora non gia' indicate nella domanda di
partecipazione.   Detta   assegnazione,  salvo  quanto  indicato  nel
successivo comma 18 per il corso di laurea in scienze strategiche, e'
definitiva.
    11.  I  concorrenti  di  sesso femminile ammessi al tirocinio, ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno  essere  sottoposti  al test di gravidanza (mediante analisi
sulle    urine)    e    qualora    ammessi    alla    frequenza   del
centottantacinquesimo  corso  dell'Accademia militare dovranno essere
nuovamente sottoposti a detto test.
    12.  All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi  sulla  persistenza  della
idoneita'  psico-fisica  precedentemente  riconosciuta,  e'  facolta'
dell'Accademia  militare  inviare  detti concorrenti all'osservazione
ospedaliera  per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non  si  siano  aggravate  preesistenti  imperfezioni o siano insorti
fatti   morbosi   nuovi   tali   da   determinare   un  provvedimento
medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio.
    13. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
      in  qualita'  di militari di truppa, se in congedo illimitato e
non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in
congedo;
      con  il grado gia' rivestito, se ufficiali o sottufficiali gia'
collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al richiamo
in servizio dall'inizio del tirocinio;
      con  il  grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno
posti,  a  cura  dei  Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza, nella
posizione  di  comandati  o aggregati, in relazione alla categoria di
appartenenza.
    14.  Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e i
volontari  in  ferma  durante  il tirocinio continueranno a percepire
dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
    15.  Durante  il  tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme  disciplinari  di  vita  interna dell'Istituto previste per gli
allievi  dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e  verra',  inoltre,  loro somministrato in uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari.
    16.   Saranno   senz'altro   esclusi   dal  concorso  e  rinviati
dall'Istituto  i  frequentatori  che  rinuncino alla prosecuzione del
tirocinio  e  coloro  che  maturino  assenze  prolungate,  anche  non
continuative, che superino complessivamente la meta' della durata del
tirocinio medesimo.
    17.   Saranno   parimenti   esclusi   dal   concorso  e  rinviati
dall'Istituto  i  frequentatori  per  i  quali  sia stato individuato
durante   il  tirocinio  l'eventuale  stato  di  tossicodipendenza  o
tossicofilia,  previo  accertamento  presso  una  struttura sanitaria
militare.
    18.  In  sede  di  predisposizione  delle  graduatorie  finali di
ammissione  alla frequenza dei corsi regolari l'iniziale assegnazione
agli  indirizzi di studio potra' essere eventualmente modificata solo
per i frequentatori del corso di laurea in scienze strategiche (corsi
delle   Armi,   dell'Arma  trasporti  e  materiali  e  del  Corpo  di
amministrazione   e  di  commissariato),  fermo  restando  il  numero
complessivo  dei  posti,  sulla  base delle indicazioni fornite dallo
Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza armata.
    19.  Il  concorrente che non accetti l'assegnazione definitiva al
corso di laurea o all'indirizzo di studio assegnato sara' considerato
rinunciatario all'ammissione.
    20.  Il  tirocinio  avra'  una  durata  non  superiore a sessanta
giorni,  durante  i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati   sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle  attivita'
militari e scolastiche.
    21.  Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione di
cui  al  precedente art. 13, comma 1, lettera f), la quale formulera'
il  giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del
rendimento  globale  riferito  alla capacita' e resistenza fisica, al
rilevamento comportamentale ed alla idoneita' ad affrontare gli studi
universitari.
    22.  I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.