Art. 14. Tirocinio 1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' nella prova orale di cui al precedente art. 10 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera a), nella graduatoria di ammissione al tirocinio. 2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione culturale, nell'accertamento attitudinale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito saranno convocati al tirocinio i primi centonovantadue, di cui almeno trentotto allievi delle Scuole militari. Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale del 20% fissata nel decreto ministeriale 4 luglio 2002, citato nelle premesse. Pertanto, in nessun caso potranno essere ammessi al tirocinio piu' di trentotto concorrenti di sesso femminile. 5. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente comma 4 saranno devoluti, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, con i criteri indicati nel precedente art. 2. 6. Saranno inoltre ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, in numero pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei nel concorso "interno". 7. Successivamente, potra' essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei giorni di frequenza, secondo l'ordine della graduatoria, con i criteri del gia' citato art. 2, ferma restando la limitazione indicata nel precedente comma 4 per i concorrenti di sesso femminile. 8. Completata la fase di ammissione al tirocinio come precisato nel precedente comma 7, e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di inizio del tirocinio stesso, la commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera a), provvedera' ad assegnare provvisoriamente i concorrenti ai corsi di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella citata graduatoria e dell'ordine di preferita assegnazione espresso nella domanda di partecipazione al concorso. Detti concorrenti saranno cosi' ripartiti: centoventi per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, di cui non piu' di ventiquattro di sesso femminile; sedici per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali di cui non piu' di tre di sesso femminile; sedici per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui non piu' di tre di sesso femminile; venticinque per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito di cui non piu' di cinque di sesso femminile; quindici per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito di cui non piu' di tre di sesso femminile. 9. La commissione terra' conto, durante le operazioni di assegnazione ai corsi, del maggior numero di posti eventualmente disponibili a seguito della devoluzione prevista dal precedente art. 1, comma 2, del presente decreto. 10. Entro i primi quindici giorni dall'inizio del tirocinio il Comando dell'Accademia militare provvedera', sulla scorta delle direttive ricevute dallo Stato Maggiore dell'Esercito, all'assegnazione dei frequentatori agli indirizzi di studio, laddove previsti, che terra' conto dell'ordine della rispettiva graduatoria di ammissione al corso e delle preferenze espresse dagli interessati allo scopo interpellati, qualora non gia' indicate nella domanda di partecipazione. Detta assegnazione, salvo quanto indicato nel successivo comma 18 per il corso di laurea in scienze strategiche, e' definitiva. 11. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza (mediante analisi sulle urine) e qualora ammessi alla frequenza del centottantacinquesimo corso dell'Accademia militare dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test. 12. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta' dell'Accademia militare inviare detti concorrenti all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio. 13. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: in qualita' di militari di truppa, se in congedo illimitato e non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in congedo; con il grado gia' rivestito, se ufficiali o sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio; con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno posti, a cura dei Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 14. Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e i volontari in ferma durante il tirocinio continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 15. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. 16. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non continuative, che superino complessivamente la meta' della durata del tirocinio medesimo. 17. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori per i quali sia stato individuato durante il tirocinio l'eventuale stato di tossicodipendenza o tossicofilia, previo accertamento presso una struttura sanitaria militare. 18. In sede di predisposizione delle graduatorie finali di ammissione alla frequenza dei corsi regolari l'iniziale assegnazione agli indirizzi di studio potra' essere eventualmente modificata solo per i frequentatori del corso di laurea in scienze strategiche (corsi delle Armi, dell'Arma trasporti e materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato), fermo restando il numero complessivo dei posti, sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza armata. 19. Il concorrente che non accetti l'assegnazione definitiva al corso di laurea o all'indirizzo di studio assegnato sara' considerato rinunciatario all'ammissione. 20. Il tirocinio avra' una durata non superiore a sessanta giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 21. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera f), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del rendimento globale riferito alla capacita' e resistenza fisica, al rilevamento comportamentale ed alla idoneita' ad affrontare gli studi universitari. 22. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.