Art. 15. Graduatorie finali di ammissione ai corsi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera a), in distinte graduatorie di ammissione ai corsi, una per il corso delle Armi, una per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali, una per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, una per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito, una per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. 2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione culturale, nell'accertamento attitudinale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. Le graduatorie generali di merito formate dalla commissione esaminatrice, trasmesse al Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto sara' pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 10, del presente decreto - secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a copertura dei posti di cui al precedente art. 1, eventualmente incrementati in misura pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in uno o piu' dei corsi nel concorso "interno". Sara' tenuto comunque conto della riserva di posti prevista dall'art. 2 del presente decreto a favore dei provenienti delle Scuole militari e della percentuale massima del 20% di personale femminile che potra' conseguire l'ammissione ai corsi, entrambe nuovamente calcolate, se necessario, sull'eventuale piu' elevato numero di posti da ricoprire a seguito della devoluzione di cui al precedente art. 1, comma 2. 6. Qualora taluno dei posti riservati non fosse ricoperto per insufficienza di concorrenti idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 2. 7. Fermo restando il numero complessivo degli allievi da ammettere al 185o corso a mente dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei in uno o piu' dei corsi di cui al citato art. 1 del presente decreto potranno essere portati in aumento, su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito, a quelli disponibili nei corsi per i quali si fosse verificata eccedenza di concorrenti idonei. La copertura di detti posti avverra' mediante ammissione ai corsi regolari di altrettanti idonei al termine del tirocinio in base all'ordine di iscrizione nella graduatoria di cui al precedente art. 14, comma 1. 8. Fermo restando quanto indicato nel precedente art. 14, comma 18, stante l'autonomia delle graduatorie di ammissione ai corsi regolari formate dalla commissione non sara' consentito il transito di un allievo ad un corso diverso da quello per il quale e' stato ammesso a frequentare il tirocinio.