Art. 15.

              Graduatorie finali di ammissione ai corsi

    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del tirocinio
saranno  iscritti  dalla  commissione  di  cui al precedente art. 13,
comma 1,  lettera a), in distinte graduatorie di ammissione ai corsi,
una per il corso delle Armi, una per il corso dell'Arma dei trasporti
e  dei  materiali,  una  per  il  corso  del  Corpo  degli  ingegneri
dell'Esercito,  una  per  il corso del Corpo sanitario dell'Esercito,
una  per  il  corso  del  Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.
    2.   Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale,  nell'accertamento  attitudinale,  nella  prova  orale  di
matematica  e  dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle
prove  di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
    3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
delle  graduatorie,  le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi e l'art. 38, comma 6, della
legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    4.  Le  graduatorie  generali di merito formate dalla commissione
esaminatrice, trasmesse al Ministero della difesa, Direzione generale
per   il   personale   militare,   saranno   approvate   con  decreto
dirigenziale.  Detto  decreto sara' pubblicato nel Giornale ufficiale
del  Ministero  della  difesa.  Di  detta  pubblicazione  verra' data
notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    5.  Saranno  dichiarati  vincitori  del  concorso ed ammessi alla
frequenza  dei corsi regolari - sempreche' non siano sopravvenuti gli
elementi   impeditivi  di  cui  all'art. 1,  comma 10,  del  presente
decreto -   secondo   l'ordine   della   rispettiva   graduatoria,  i
concorrenti  idonei  al  termine  del tirocinio, fino a copertura dei
posti  di  cui  al  precedente  art. 1, eventualmente incrementati in
misura  pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in
uno  o  piu'  dei corsi nel concorso "interno". Sara' tenuto comunque
conto  della  riserva  di  posti  prevista  dall'art. 2  del presente
decreto  a  favore  dei  provenienti  delle  Scuole  militari e della
percentuale  massima  del  20%  di  personale  femminile  che  potra'
conseguire  l'ammissione  ai corsi, entrambe nuovamente calcolate, se
necessario,  sull'eventuale piu' elevato numero di posti da ricoprire
a seguito della devoluzione di cui al precedente art. 1, comma 2.
    6.  Qualora  taluno  dei  posti riservati non fosse ricoperto per
insufficienza di concorrenti idonei, si applicheranno le disposizioni
di cui al precedente art. 2, comma 2.
    7.   Fermo  restando  il  numero  complessivo  degli  allievi  da
ammettere  al  185o  corso a mente dell'art. 1, comma 1, del presente
decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente
comma 5  del  presente  articolo, i posti eventualmente non ricoperti
per  insufficienza  di  concorrenti idonei in uno o piu' dei corsi di
cui  al citato art. 1 del presente decreto potranno essere portati in
aumento,  su  proposta  dello  Stato Maggiore dell'Esercito, a quelli
disponibili  nei  corsi  per i quali si fosse verificata eccedenza di
concorrenti  idonei.  La  copertura  di detti posti avverra' mediante
ammissione  ai  corsi  regolari  di altrettanti idonei al termine del
tirocinio  in  base all'ordine di iscrizione nella graduatoria di cui
al precedente art. 14, comma 1.
    8.   Fermo  restando  quanto  indicato  nel  precedente  art. 14,
comma 18, stante l'autonomia delle graduatorie di ammissione ai corsi
regolari  formate  dalla commissione non sara' consentito il transito
di  un  allievo  ad  un corso diverso da quello per il quale e' stato
ammesso a frequentare il tirocinio.