Art. 18. Vincoli di servizio - Disposizioni varie 1. I concorrenti, compresi quelli delle Scuole militari dell'Esercito, dovranno contrarre all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi due quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi ai corsi. Ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non sara' computabile per i concorrenti di sesso maschile nella ferma di leva. 2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi ai corsi regolari. 3. I concorrenti che all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio siano gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi ai corsi. 4. I militari alle armi il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 5. Tutti coloro che saranno ammessi alla frequenza dei corsi regolari dell'Accademia militare acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi regolari, qualunque sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dovranno assumere all'atto della nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo, come prescritto dal successivo art. 20.