Art. 18.

              Vincoli di servizio - Disposizioni varie

    1.   I   concorrenti,   compresi  quelli  delle  Scuole  militari
dell'Esercito,  dovranno  contrarre  all'atto  della presentazione in
Accademia  per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi due
quali  militari  di  truppa,  dalla  quale saranno prosciolti qualora
rinuncino  successivamente  al  tirocinio  o  non  lo  superino o non
vengano  comunque ammessi ai corsi. Ai sensi dell'art. 18 della legge
31 maggio  1975,  n. 191,  tale periodo di ferma volontaria non sara'
computabile per i concorrenti di sesso maschile nella ferma di leva.
    2.   I   concorrenti   che   siano  ufficiali  di  complemento  o
sottufficiali  in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito,  a  decorrere dalla data di presentazione in Accademia per
la  frequenza  del  tirocinio e fino al giorno antecedente la data di
ammissione  ai corsi in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati
in  congedo  qualora  interrompano  per  rinuncia  la  frequenza  del
tirocinio  o  non lo superino o non vengano comunque ammessi ai corsi
regolari.
    3.  I  concorrenti  che all'atto della presentazione in Accademia
per   la  frequenza  del  tirocinio  siano  gia'  alle  armi  saranno
collocati,  per  la  durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale
ammissione  all'Accademia,  nella  posizione di comandati o aggregati
presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza
qualora  interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non
lo superino o non vengano, comunque, ammessi ai corsi.
    4.  I  militari  alle armi il cui collocamento in congedo venga a
cadere  durante  la  frequenza  del  tirocinio  saranno trattenuti in
servizio,  con  il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
    5.  Tutti  coloro  che  saranno  ammessi alla frequenza dei corsi
regolari   dell'Accademia   militare  acquisiranno  la  qualifica  di
allievi,  dovranno  contrarre  una  ferma  volontaria  di  tre anni e
dovranno  assoggettarsi  alle  leggi  ed ai regolamenti militari come
militari  di  truppa.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale ferma
saranno    considerati   rinunciatari   all'ammissione   e   rinviati
dall'Istituto.
    6.   Tutti  gli  allievi,  all'atto  della  ammissione  ai  corsi
regolari,  qualunque  sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere
una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di
rimanere  in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che,
ai  sensi  dell'art. 7  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,
n. 490,  dovranno  assumere  all'atto  della nomina a Sottotenente in
servizio   permanente   effettivo,  come  prescritto  dal  successivo
art. 20.