Art. 19.

                 Trattamento economico degli allievi

    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la  successiva  manutenzione  del corredo per i provenienti dal ruolo
dei marescialli sono a carico dell'Amministrazione della difesa.
    2.  Agli  allievi  provenienti  dai  ruoli  del complemento degli
ufficiali,  dal  ruolo  dei  marescialli  e  dai volontari di truppa,
qualora  gli  emolumenti  fissi  e  continuativi  in  godimento siano
superiori  a  quelli  spettanti  nella  nuova  posizione,  compete un
assegno  personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i
futuri  incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera
o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
    3.  Agli  allievi non provenienti dalle categorie di personale di
cui  al  precedente  comma 2  sono  corrisposte le competenze mensili
nella   misura   e   secondo  le  modalita'  previste  dalle  vigenti
disposizioni.