Art. 2.

                          Riserve di posti

    1. Nel  concorso  di  cui  al precedente art. 1 gli allievi delle
Suole   militari   dell'Esercito   usufruiranno  di  una  riserva  di
trentaquattro  posti,  pari  al  20%  di  quelli  messi  a  concorso,
sempreche'  abbiano  riportato  giudizio  di  idoneita' in attitudine
militare  presso  dette  Scuole  e  conseguano  al  termine dell'anno
scolastico 2002/2003 il diploma di maturita' classica o scientifica.
    2. I   posti   riservati   agli  allievi  delle  Scuole  militari
dell'Esercito   che   non  fossero  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti  idonei  saranno  devoluti,  ai  sensi dell'art. 34 della
legge  31 maggio 1975, n. 191, secondo l'ordine della graduatoria, ai
concorrenti  idonei  che,  alla  data  di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso, fossero
alle  armi  nell'Esercito  in  qualita'  di  ufficiali  inferiori, di
sottufficiali  o  di  militari  di  truppa  in  ferma volontaria o in
rafferma.  I  posti che, a seguito di detta devoluzione, risultassero
ancora non ricoperti saranno devoluti, fermo restando quanto indicato
nel  precedente  art. 1, comma 3, secondo l'ordine della graduatoria,
agli altri concorrenti idonei.