Art. 2. Riserve di posti 1. Nel concorso di cui al precedente art. 1 gli allievi delle Suole militari dell'Esercito usufruiranno di una riserva di trentaquattro posti, pari al 20% di quelli messi a concorso, sempreche' abbiano riportato giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole e conseguano al termine dell'anno scolastico 2002/2003 il diploma di maturita' classica o scientifica. 2. I posti riservati agli allievi delle Scuole militari dell'Esercito che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, fossero alle armi nell'Esercito in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma. I posti che, a seguito di detta devoluzione, risultassero ancora non ricoperti saranno devoluti, fermo restando quanto indicato nel precedente art. 1, comma 3, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri concorrenti idonei.