Art. 3.

                     Requisiti di partecipazione

    I concorrenti devono:
      a) aver compiuto al 31 dicembre 2003 il diciassettesimo anno di
eta'  e  non  aver  superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2003,   cioe'   essere  nati  nel  periodo  dal  31 ottobre  1981  al
31 dicembre  1986,  estremi compresi, sia se di sesso maschile che di
sesso femminile.
    Il  limite  massimo  di  eta'  e'  elevato  di  un  periodo  pari
all'effettivo  servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso,  comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate;
      b) essere cittadini italiani;
      c) godere dei diritti civili e politici;
      d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nell'Esercito;
      e) non  essere  stati  dimessi  per  motivi  disciplinari  o di
inattitudine  alla  vita  militare  da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
      f) aver  conseguito  o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno  scolastico  2002/2003  un  titolo  di studio avente durata
quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  all'Universita', ovvero un
titolo  di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto  per  l'ammissione  ai  corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
    La   partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati.
      g) per i soli concorrenti di sesso maschile:
        non   essere   stati   riformati   alla   visita  di  leva  o
successivamente ad essa;
        non  essere  stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi  a  prestare  "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
    2.  L'ammissione  ai  corsi  e'  subordinata  al  possesso  della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 9.
    Ai  sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre subordinata
all'accertamento   d'ufficio,   anche  successivo  all'ammissione  in
Accademia  militare,  del  possesso  dei  requisiti  di  moralita'  e
condotta  stabiliti  per l'ammissione ai concorsi nella magistratura,
da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
    4.  I  requisiti  di  partecipazione,  salvo  quanto previsto per
quelli  di  cui al precedente comma 1, lettere a) e f), devono essere
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande   indicato  nel  successivo  art. 4  e  mantenuti  fino  alla
ammissione in Accademia e per tutta la durata dell'iter formativo.