Art. 7. Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i primi milletrecentotrentasei concorrenti della graduatoria di cui al precedente art. 6, comma 8. Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale del 20% fissata nel decreto ministeriale 6 settembre 2001, citato nelle premesse. Pertanto, in nessun caso potranno essere ammessi alle prove di efficienza fisica piu' di duecentosessantasette concorrenti di sesso femminile. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nella graduatoria di merito. 2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale di cui ai successivi articoli 8 e 9, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera raccomandata o telegramma tramite il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno. Coloro che non ricevessero alcuna comunicazione entro il 10 maggio 2003 dovranno ritenersi esclusi dal concorso. 3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati nel successivo art. 11, comma 1. Salvo quanto indicato nel successivo comma 7, la mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita', determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette prove. 4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: piegamenti sulle braccia (minimo quindici, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05 ) - esercizio obbligatorio; salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 20 , massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'allegato "H", che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: piegamenti sulle braccia (minimo dieci, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 40 ) - esercizio obbligatorio; salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 30 , massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nel gia' citato allegato "H" al presente decreto. 6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5, determinera' giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato "H" al presente decreto. Il medesimo allegato "H" contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 7. Gli allievi delle Scuole militari dell'Esercito saranno sottoposti agli esercizi obbligatori di cui sopra presso le Scuole militari medesime. All'uopo, all'atto della presentazione presso il Centro, dovranno esibire la relativa certificazione - rilasciata dal comandante della Scuola secondo il modello di cui al gia' citato allegato "H" al presente decreto - che attesti il superamento di detti esercizi obbligatori. La mancata esibizione di detta certificazione determinera' l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra, previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario della Scuola di appartenenza da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza fisica, ovvero del certificato di cui al precedente comma 3. Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato dalla commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera b). L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori consentira' ai concorrenti appartenenti alla predetta categoria di effettuare, qualora lo richiedano espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato "H" al presente decreto. 8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e redigera' o compilera' il relativo verbale; attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato "H" al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15.