Art. 7.

                     Prove di efficienza fisica

    1.  Saranno  ammessi  alle  prove  di  efficienza  fisica i primi
milletrecentotrentasei   concorrenti  della  graduatoria  di  cui  al
precedente art. 6, comma 8.
    Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato quelli di sesso
femminile  non  potranno  superare la percentuale del 20% fissata nel
decreto   ministeriale   6 settembre  2001,  citato  nelle  premesse.
Pertanto,  in  nessun  caso  potranno  essere  ammessi  alle prove di
efficienza  fisica piu' di duecentosessantasette concorrenti di sesso
femminile.
    Saranno  inoltre  ammessi  i  concorrenti  che  abbiano lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nella
graduatoria di merito.
    2.  Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente
agli  accertamenti  sanitari  ed  a  quello  attitudinale  di  cui ai
successivi   articoli  8  e  9,  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.
    La  convocazione  a  dette  prove  sara'  data  a  mezzo  lettera
raccomandata   o   telegramma   tramite  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento  nazionale  dell'Esercito  di  Foligno.  Coloro  che non
ricevessero  alcuna  comunicazione  entro  il 10 maggio 2003 dovranno
ritenersi esclusi dal concorso.
    3.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi  muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati
nel successivo art. 11, comma 1.
    Salvo   quanto   indicato  nel  successivo  comma 7,  la  mancata
presentazione  del  certificato  di  idoneita'  ad attivita' sportiva
agonistica   per   l'atletica   leggera,   in   corso  di  validita',
determinera'  la  non  ammissione  del  concorrente a sostenere dette
prove.
    4.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      piegamenti  sulle  braccia  (minimo  quindici,  tempo limite 2'
senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      corsa  piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05 ) - esercizio
obbligatorio;
      salto  in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
      salita  alla  fune  di  metri 4 (tempo massimo 20 , massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  maschile  e'  riportato nell'allegato "H", che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    5.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      piegamenti  sulle  braccia (minimo dieci, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      corsa  piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 40 ) - esercizio
obbligatorio;
      salto  in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
      salita  alla  fune  di  metri 4 (tempo massimo 30 , massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  femminile  e'  riportato  nel  gia' citato allegato "H" al
presente decreto.
    6.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo degli esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5, determinera' giudizio di
non  idoneita'  e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio   di   idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica  senza
attribuzione  di  alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare,  qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di  conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato nel gia' citato
allegato "H" al presente decreto.
    Il medesimo allegato "H" contiene disposizioni circa le modalita'
di  svolgimento  delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di esiti di
precedente   infortunio   o   di   infortunio   verificatosi  durante
l'effettuazione degli esercizi.
    7.  Gli  allievi  delle  Scuole  militari  dell'Esercito  saranno
sottoposti  agli  esercizi  obbligatori di cui sopra presso le Scuole
militari  medesime.  All'uopo, all'atto della presentazione presso il
Centro,  dovranno esibire la relativa certificazione - rilasciata dal
comandante  della  Scuola  secondo  il  modello di cui al gia' citato
allegato  "H"  al  presente  decreto  - che attesti il superamento di
detti   esercizi   obbligatori.   La   mancata  esibizione  di  detta
certificazione   determinera'   l'obbligo   per  detto  personale  di
sostenere   gli  esercizi  di  cui  sopra,  previa  esibizione  della
dichiarazione  rilasciata  dal dirigente del servizio sanitario della
Scuola  di appartenenza da cui risulti l'assenza di controindicazioni
allo  svolgimento  delle  prove  di  efficienza  fisica,  ovvero  del
certificato di cui al precedente comma 3.
    Il  controllo  delle  predette  certificazioni  verra' effettuato
dalla  commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 13, comma 1, lettera b).
    L'esito  positivo  di  detto  controllo  ovvero, in subordine, il
superamento  presso  il Centro degli esercizi obbligatori consentira'
ai  concorrenti  appartenenti  alla predetta categoria di effettuare,
qualora  lo  richiedano  espressamente,  gli esercizi facoltativi, al
solo  fine  di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia'
citato allegato "H" al presente decreto.
    8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
      verifichera'  la  validita'  delle  certificazioni  di volta in
volta  prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno apposito
verbale;
      sottoporra'   i   concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e/o
facoltativi  -  dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione
degli  stessi  -  secondo  quanto  previsto  nei  commi  precedenti e
redigera' o compilera' il relativo verbale;
      attribuira'  ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli  esercizi  facoltativi  il  punteggio corrispondente indicato nel
gia'  citato allegato "H" al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni  caso  non  potra'  superare  complessivamente  i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15.