Art. 8.

                        Accertamenti sanitari

    1.  I  concorrenti  che  avranno  riportato giudizio di idoneita'
nelle   prove  di  efficienza  fisica  secondo  quanto  indicato  nel
precedente art. 7 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all'art. 13,  comma 1,  lettera c), ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento  del  possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito.
    2.  I  concorrenti  dovranno  essere riconosciuti in possesso dei
seguenti specifici requisiti fisici:
      a) statura  non inferiore a mt. 1,65 se di sesso maschile e non
inferiore a mt. 1,61 se di sesso femminile;
      b) visus  corretto non inferiore a 16/10i complessivi con lenti
frontali  ben  tollerate  (da  portare al seguito), raggiungibile con
correzione  non  superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio.
Senso cromatico accertato alle matassine colorate.
    3.  Fermo  restando  quanto  indicato  nel precedente comma 2, la
commissione,  prima  di eseguire la visita medica generale, disporra'
per  tutti  i  concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
      esame  radiografico del torace in due proiezioni - solo qualora
i  concorrenti  non  producano  il relativo referto, come indicato al
successivo art. 11, comma 1, del bando;
      cardiologico con E.C.G.;
      oculistico;
      otorinolaringoiatrico;
      psichiatrico;
      analisi delle urine;
      analisi del sangue concernente:
        emocromo completo;
        glicemia;
        creatininemia;
        transaminasemia (ALT-AST);
        bilirubinemia totale e frazionata;
        G6PDH (metodo quantitativo).
    La   commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
    4. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali  possedute nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 3. L'accertamento dell'idoneita' verra'
eseguito  in  ragione  delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
    5.  La  commissione,  seduta  stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
      "idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con indicazione
del profilo sanitario di cui al successivo comma 6;
      "non   idoneo   all'ammissione   all'Accademia  militare",  con
l'indicazione del motivo.
    6.  Saranno  giudicati  "idonei"  i concorrenti in possesso degli
specifici  requisiti  di  cui  al  precedente comma 3 ed ai quali sia
stato  attribuito,  secondo  i  criteri di cui al precedente comma 5,
coefficiente    1    o    2   in   ciascuna   delle   caratteristiche
somato-funzionali  di  seguito  indicate:  psiche  (PS); costituzione
(CO);  apparato  cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati  vari  (AV);  apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS);
apparato  osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI);  vista  (VS); udito
(AU).
    Ai  concorrenti  giudicati  "idonei"  non verra' attribuito alcun
punteggio.
    7. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
      imperfezioni  ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
      imperfezioni  ed  infermita'  per le quali le vigenti direttive
per  delineare  il  profilo  sanitario stabiliscono l'attribuzione di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;
      disturbi    della    parola    anche    se   in   forma   lieve
(dislalia-disartria);
      stato di tossicodipendenza o tossicofilia;
      esiti   di   cheratotomia   radiale;   esiti  di  laser-terapia
correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti
lesioni corneali;
      imperfezioni   o   infermita'  che,  seppur  non  indicate  nei
precedenti  alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del
corso  e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in servizio
permanente.
    8.  Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari  venissero  riscontrati  affetti da lievi patologie ritenute
guaribili  entro  i  successivi  quarantacinque  giorni e senza esiti
rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 7, la
commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale
sottoporli  all'accertamento  definitivo  per  verificare il possesso
dell'idoneita' fisica.
    Detti   concorrenti  saranno  ammessi  con  riserva  a  sostenere
l'accertamento  attitudinale  di  cui  al  successivo art. 9 nonche',
qualora giudicati idonei, anche alla prova orale di cui al successivo
art. 10.
    9.  In  caso  di  positivita'  del  test  di gravidanza di cui al
successivo art. 11, comma 1, la commissione non potra' in nessun caso
procedere   agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi  dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato
di  gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare.
    10.   Il   giudizio  riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    11.  I  concorrenti  giudicati  "non  idonei" potranno, tuttavia,
inviare   con  lettera  raccomandata  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1a
Divisione  reclutamento ufficiali - 1a Sezione, presso il Comando del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno
improrogabilmente  entro  il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti   sanitari,   specifica  istanza,  corredata  di  idonea
documentazione    rilasciata   da   struttura   sanitaria   pubblica,
relativamente  alle  cause  che  hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.  Dette  istanze  potranno  essere  anticipate  al predetto
Centro a mezzo fax (n. 0742/342208).
    Non  saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione   ovvero  spedite  oltre  i  termini  perentori  sopra
indicati.
    In  caso  di  accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
dal  Ministero  della  difesa  -  Direzione generale per il personale
militare  -  I  Reparto  -  1a  Divisione reclutamento ufficiali - 1a
Sezione,  tramite  il  Comando del Centro di selezione e reclutamento
nazionale    dell'Esercito   di   Foligno,   apposita   comunicazione
telegrafica.
    In   caso   di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  invece,  il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione, tramite
il   Comando   del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito,  comunichera'  agli interessati che il giudizio di non
idoneita'  riportato  al  termine  degli accertamenti sanitari rimane
confermato.
    12.  Il  giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 11 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso dalla commissione di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), a
seguito  di  valutazione  della  documentazione  prodotta  a  corredo
dell'istanza, ovvero, solo qualora lo ritenesse necessario, a seguito
di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
    13.  Il  giudizio  espresso  da detta commissione e' definitivo e
sara'  comunicato  ai  concorrenti  seduta  stante.  Pertanto,  per i
concorrenti  giudicati "idonei" la commissione provvedera' a definire
il  profilo  sanitario  di  cui  al precedente comma 5. I concorrenti
dichiarati "non idonei" anche a seguito della valutazione sanitaria o
degli  ulteriori  accertamenti  sanitari  disposti nonche' quelli che
abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.