Art. 8. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica secondo quanto indicato nel precedente art. 7 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. 2. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) statura non inferiore a mt. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a mt. 1,61 se di sesso femminile; b) visus corretto non inferiore a 16/10i complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito), raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle matassine colorate. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, la commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: esame radiografico del torace in due proiezioni - solo qualora i concorrenti non producano il relativo referto, come indicato al successivo art. 11, comma 1, del bando; cardiologico con E.C.G.; oculistico; otorinolaringoiatrico; psichiatrico; analisi delle urine; analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia; creatininemia; transaminasemia (ALT-AST); bilirubinemia totale e frazionata; G6PDH (metodo quantitativo). La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 4. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente comma 3. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 5. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: "idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 6; "non idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con l'indicazione del motivo. 6. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente comma 3 ed ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al precedente comma 5, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). Ai concorrenti giudicati "idonei" non verra' attribuito alcun punteggio. 7. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti da: imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali; disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia-disartria); stato di tossicodipendenza o tossicofilia; esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente. 8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riscontrati affetti da lievi patologie ritenute guaribili entro i successivi quarantacinque giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 7, la commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 9 nonche', qualora giudicati idonei, anche alla prova orale di cui al successivo art. 10. 9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al successivo art. 11, comma 1, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 11. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione, presso il Comando del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera' dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione, tramite il Comando del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, apposita comunicazione telegrafica. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione, tramite il Comando del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, comunichera' agli interessati che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari rimane confermato. 12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 11 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara' espresso dalla commissione di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo qualora lo ritenesse necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. 13. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo e sara' comunicato ai concorrenti seduta stante. Pertanto, per i concorrenti giudicati "idonei" la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di cui al precedente comma 5. I concorrenti dichiarati "non idonei" anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.