Art. 9.

                      Accertamento attitudinale

    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei  saranno  sottoposti, presso il predetto Centro di selezione e
reclutamento   nazionale  dell'Esercito  di  Foligno,  a  cura  della
commissione  di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera e), ad un
accertamento   attitudinale,  finalizzato  a  valutarne  le  qualita'
attitudinali e caratterologiche.
    Detto  accertamento  consistera' in una serie di prove - batteria
testologica  e  questionario  informativo  -  ed  in un'intervista di
selezione.
    In  particolare,  attraverso  l'accertamento  attitudinale, sara'
valutato:
      come il soggetto pensa;
      come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
      come il soggetto lavora;
      le motivazioni ed i valori che sostengono il soggetto.
    Verranno, pertanto, indagate le seguenti quattro aree:
      area  cognitiva  (modalita'  di interazione e di approccio alle
situazioni reali);
      area  relazionale  (livello  di  maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
      area  del  lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
      area  motivazionale  ed  identificazione  con  l'organizzazione
(reali  aspettative  professionali,  con  particolare attenzione alle
capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi).
    2.  A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 8.
    3.  I  concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 11, invece,
saranno  sottoposti  a  detto accertamento solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
della   istanza   di   ulteriori   accertamenti   o  degli  ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
    4.  Al  termine  dell'accertamento  attitudinale  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un giudizio di
idoneita'  o  non  idoneita',  che  e'  definitivo e sara' comunicato
seduta stante.
    5.  Ai  concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai
risultati  dell'accertamento effettuato, un punteggio da 0 fino ad un
massimo  di  2  punti, che sara' utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15.
    6.  I  concorrenti  giudicati  non  idonei  non saranno ammessi a
sostenere  le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di
cui  al  precedente,  comma 2 - ammessi a sostenere tale accertamento
con  riserva  -  qualora  giudicati non idonei non saranno sottoposti
agli  ulteriori accertamenti sanitari previsti dal precedente art. 8,
comma 11.
    7.  Tutti  i concorrenti nel periodo di effettuazione delle prove
di  efficienza  fisica,  degli  accertamenti  sanitari  e  di  quello
attitudinale  dovranno  attenersi  alle  norme disciplinari e di vita
interna  di  caserma  e  saranno forniti di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione militare.