Art. 9. Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, a cura della commissione di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera e), ad un accertamento attitudinale, finalizzato a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche. Detto accertamento consistera' in una serie di prove - batteria testologica e questionario informativo - ed in un'intervista di selezione. In particolare, attraverso l'accertamento attitudinale, sara' valutato: come il soggetto pensa; come il soggetto interagisce con il mondo esterno; come il soggetto lavora; le motivazioni ed i valori che sostengono il soggetto. Verranno, pertanto, indagate le seguenti quattro aree: area cognitiva (modalita' di interazione e di approccio alle situazioni reali); area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente); area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione); area motivazionale ed identificazione con l'organizzazione (reali aspettative professionali, con particolare attenzione alle capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi). 2. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 8. 3. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 11, invece, saranno sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo della istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti. 4. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. 5. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai risultati dell'accertamento effettuato, un punteggio da 0 fino ad un massimo di 2 punti, che sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15. 6. I concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di cui al precedente, comma 2 - ammessi a sostenere tale accertamento con riserva - qualora giudicati non idonei non saranno sottoposti agli ulteriori accertamenti sanitari previsti dal precedente art. 8, comma 11. 7. Tutti i concorrenti nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e saranno forniti di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.