IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme  relative  al  reclutamento  e  all'avanzamento degli ufficiali
della Regia Aeronautica e successive modificazioni;
    Visto   il   regio   decreto-legge   22 febbraio   1937,  n. 220,
concernente  l'ordinamento  dell'Aeronautica  militare  e  successive
modificazioni;
    Visto   il  regio  decreto  25 marzo  1941,  n. 472,  concernente
l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
    Viste  le  leggi 10 ottobre 1950, n. 877, 22 maggio 1969, n. 240,
27 febbraio  1974,  n. 68  e  5 agosto  1981,  n. 440, concernenti il
trattamento   economico   spettante   agli  allievi  delle  Accademie
militari;
    Vista   la   legge   26 gennaio   1963,   n. 52,  concernente  il
riordinamento   del   Corpo   del   genio  aeronautico  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti
urgenti per l'Universita';
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle
disposizioni  che  prevedono  la  precedenza nell'ammissione ai corsi
regolari della Accademia aeronautica;
    Vista  la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il
reclutamento   degli   ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo
dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
    Vista  la  legge  4 luglio 1985, n. 353, concernente introduzione
della  specialita'  di  navigatore  militare  nel ruolo normale degli
ufficiali   naviganti  in  servizio  permanente  effettivo  dell'Arma
aeronautica;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici  limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Visto   il   decreto  ministeriale  18 aprile  1990,  concernente
approvazione  del  nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che  sono  causa  di  non  idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato   sul  Giornale  ufficiale  del  Ministero  della  difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990 e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della Difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  11 novembre  1994,  concernente
approvazione  del  regolamento  interno della Accademia aeronautica e
successive modificazioni;
    Visto  il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione    dei   programmi   di   insegnamento   delle   materie
universitarie  per  i  corsi  ordinari  dell'Arma aeronautica - ruolo
naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
    Visto  il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione    dei   programmi   di   insegnamento   delle   materie
universitarie  per i corsi ordinari del Corpo del Genio aeronautico -
ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  6 maggio  1997,  concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
    Visto   il   decreto   ministeriale  6 maggio  1997,  concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio
aeronautico ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  riforma  strutturale  delle  Forze  armate, e successive
modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  riordino  del  reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  titoli  di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi  per  l'Accademia aeronautica, nonche' tipologia e modalita'
di  svolgimento  dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato
in   applicazione   dell'art. 3,  comma 2,  del  sopracitato  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5,  della  legge  20 ottobre  1999,
n. 380,  concernente  il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita'   al   servizio  militare  con  annesso  elenco  delle
imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei
bandi  di  concorso  possano  essere  richiesti  specifici  requisiti
psico-fisici;
    Visto  il  decreto  ministeriale 26 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 119 del 24 maggio 2000,
recante  modificazioni al citato decreto ministeriale 18 aprile 1990,
concernente  approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle
infermita'  che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea,  nonche'  il  comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie   generale   -   n. 140   del  17 giugno  2000,  relativo  alla
sostituzione della tabella prevista dall'art. 4 del decreto medesimo;
    Visto  il  decreto  ministeriale  4 agosto  2000,  concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  ministeriale 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e   tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  "Scienze  della  difesa e della
sicurezza";
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto   il   decreto   ministeriale  4 luglio  2002,  emanato  in
applicazione  dell'art. 1,  comma 6,  della  legge  20 ottobre  1999,
n. 380,  che,  nel  definire  le  Armi  e  i  Corpi dei ruoli normali
dell'Aeronautica  militare  nei  quali  avverra'  nell'anno  2003  il
reclutamento  del  personale  femminile, ha fissato al 20% l'aliquota
massima  di  detto  personale  che potra' accedere alla 1a classe dei
corsi   regolari   della   D.F.U./Accademia   aeronautica   nell'anno
accademico 2003/2004;
    Ravvisata  l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 12 del
sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998, l'effettuazione di
una  prova  di  preselezione  cui  sottoporre tutti i partecipanti al
concorso  per  l'ammissione  alla  1a classe dei corsi regolari della
D.F.U./Accademia aeronautica indetto con il presente decreto;
    Ritenuto di dover prevedere, nell'interesse della Forza armata, a
garanzia   di  adeguata  selezione,  che  venga  ammesso  alle  prove
successive  a quella di preselezione un congruo numero di concorrenti
risultati  idonei,  pari a venti volte il numero dei posti a concorso
per  il  ruolo  naviganti  normale e dieci volte quello per rimanenti
Armi e Corpi;
    Considerato   che,   nel   rispetto   dell'aliquota   massima  di
concorrenti  di sesso femminile da ammettere alla 1a classe dei corsi
regolari  della D.F.U./Accademia aeronautica definita per l'anno 2003
dal  sopraccitato  decreto  ministeriale  4 luglio 2002, e' opportuno
prevedere  che tra i concorrenti da ammettere alle prove successive a
quella  di  preselezione  nel  numero  sopraindicato  quelli di sesso
femminile non superino detta aliquota massima;
    Vista  la  direttiva  n. 48,  edizione novembre 2002, del Comando
generale   delle  scuole  dell'Aeronautica  militare  concernente  la
selezione  psico-attitudinale  e  comportamentale dei partecipanti ai
concorsi  per  allievi  ufficiali  dei  ruoli  normali dell'Accademia
aeronautica e degli allievi ufficiali di complemento,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione di
centotrenta  allievi  ufficiali  alla prima classe dei corsi regolari
della  D.F.U./Accademia  aeronautica  -  anno accademico 2003/2004. I
posti disponibili sono cosi' ripartiti:
      ottanta  del  ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, di
cui:
        settantadue per la specialita' piloti,
        otto per la specialita' navigatori;
      ventidue del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
      diciotto del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
      dieci del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.
    2. Al concorso di cui al precedente, comma 1, possono partecipare
concorrenti,  anche  se alle armi, sia di sesso maschile che di sesso
femminile.   Pertanto,  le  disposizioni  del  presente  decreto,  in
mancanza  di  espressa  indicazione,  devono  intendersi  riferite  a
concorrenti di entrambi i sessi.
    3.  Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra'
superare  l'aliquota  percentuale  del 20% dei posti messi a concorso
indicata   nel  decreto  ministeriale  4 luglio  2002,  citato  nelle
premesse.   Pertanto,   i  posti  disponibili  per  detto  personale,
calcolati  in base alla suddetta aliquota percentuale, sono ventisei,
cosi' ripartiti:
      sedici per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, di
cui:
        quattordici per la specialita' piloti;
        due per la specialita' navigatori;
        quattro   per   il   ruolo   normale   delle  armi  dell'Arma
aeronautica;
        quattro per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
        due   per   il  ruolo  normale  del  Corpo  di  commissariato
aeronautico.
    4.  Pertanto,  in  nessun  caso,  concorrenti  di sesso femminile
potranno  essere  ammessi  alla  1a  classe  dei corsi regolari della
D.F.U./Accademia  aeronautica  -  anno accademico 2003/2004 in numero
superiore  a  quello  sopra indicato, anche se collocati in posizione
utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art. 11.
    5.  I  concorrenti di entrambi i sessi possono presentare domanda
per  uno  solo  dei  predetti  ruoli  e,  se concorrenti per il ruolo
naviganti  normale dell'Arma aeronautica, per una sola specialita' (o
piloti  o  navigatori).  Non  e'  ammesso presentare domande per piu'
ruoli.
    6.  I  vincitori  del  concorso, subordinatamente alla verifica -
anche  successiva  all'ammissione  in  Accademia  -  del possesso dei
requisiti  di  cui al successivo art. 2 del presente decreto, saranno
ammessi  quali allievi alla frequenza dei corsi alla D.F.U./Accademia
aeronautica.
    7. Durante la permanenza in Accademia:
      gli  ammessi  ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica  e  quelli  per  il  ruolo  normale  delle armi dell'Arma
aeronautica  seguiranno  un  corso  di laurea in scienze aeronautiche
articolato su un piano di studi triennale che consente, attraverso la
frequenza   di  successivi  moduli,  il  conseguimento  della  laurea
specialistica.
    I  piani degli studi, anche durante gli anni successivi al primo,
saranno  definiti  dalla D.F.U./Accademia aeronautica per indirizzare
opportunamente  la  formazione dei frequentatori all'impiego in Forza
armata;
      gli  ammessi  ai corsi per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico  seguiranno  un corso di laurea, triennale, in ingegneria
ed  uno  successivo,  biennale, di laurea specialistica in ingegneria
aerospaziale,  elettronica o civile. La suddivisione tra i vari corsi
sara'  effettuata  d'autorita'  dal  Comando  della  D.F.U./Accademia
aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla Forza armata e
tenuto  conto,  per quanto possibile, delle preferenze espresse dagli
interessati.
    Durante  l'iter  formativo eventuali cambi di indirizzo di laurea
potranno  essere  proposti  dagli  interessati  alla D.F.U./Accademia
aeronautica  che  definira',  in  ogni  caso,  i piani degli studi in
osservanza  alle  esigenze  della  Forza  armata e alla necessita' di
adeguare  la  formazione  ai  nuovi iter didattici di concerto con la
competente  Universita'  anche durante gli anni accademici successivi
al primo;
      gli  ammessi  ai  corsi  per  il  ruolo  normale  del  Corpo di
commissariato  aeronautico seguiranno un corso di studi universitari,
triennale, per il conseguimento della laurea in scienze giuridiche ed
un  successivo  corso,  biennale,  per  il conseguimento della laurea
specialistica in giurisprudenza.
    La D.F.U./Accademia aeronautica definira', in ogni caso, il piano
degli  studi  in  osservanza  alle esigenze della Forza armata e alla
necessita'  di  adeguare  la  formazione  ai  nuovi iter didattici di
concerto   con   l'Universita'  anche  durante  gli  anni  accademici
successivi al primo.
    8. Per quanto indicato nel precedente comma 7:
      i   concorrenti   in   possesso   del   diploma  di  laurea  in
giurisprudenza  non  possono partecipare al concorso per il corso per
il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
      i  concorrenti  in possesso del diploma di laurea in ingegneria
non   potranno  partecipare  al  concorso  per  il  Corpo  del  genio
aeronautico.
    Inoltre:
      i   concorrenti   che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
aeronautica  avessero  gia' sostenuto esami universitari del corso di
studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
    9.  Le  materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei
corsi  sono  quelle  previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti
sono  riconosciuti  validi ai fini universitari, secondo la normativa
vigente.
    10.  Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica
frequenteranno,  inoltre,  corsi di pilotaggio o di navigazione aerea
per  il  conseguimento,  rispettivamente, del brevetto di pilota o di
navigatore di aeroplano, come indicato al successivo art. 16.
    11.  Nel  concorso  di  cui al precedente, comma 1, il numero dei
posti  potra'  subire  modificazioni,  fino alla data di approvazione
della   graduatoria  di  merito,  al  fine  di  soddisfare  eventuali
sopravvenute  esigenze  della  Forza armata connesse alla consistenza
del ruolo normale della rispettiva Arma o Corpo.
    12.  Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti
di  cui  al  precedente,  comma 1,  di  sospendere  l'ammissione  dei
vincitori   alla   frequenza   dei  corsi,  in  ragione  di  esigenze
attualmente  non  valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2003.