Art. 11. Graduatorie di merito 1. La commissione di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera d), formera', per ciascuno dei ruoli/specialita' di cui al precedente art. 1, distinte graduatorie di merito dei concorrenti che, giudicati idonei agli accertamenti sanitari ed a quelli psico-attitudinali, avranno superato le prove d'esame di cui ai precedenti articoli 7 e 9. 2. Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante dalla media dei voti conseguiti da ciascun concorrente nella prova scritta ed in quella orale di matematica, con l'aggiunta dell'eventuale punteggio incrementale, calcolato, come indicato al precedente art. 9, comma 3, in relazione al voto riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale, tenendo conto del numero massimo dei posti disponibili per ciascun ruolo/specialita' per i concorrenti di sesso femminile, di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto. A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti in possesso dei titoli indicati nel gia' citato allegato D al presente decreto, sempreche' dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 4. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 12, del presente decreto, i concorrenti utilmente collocati nelle predette graduatorie di merito, secondo quanto stabilito nell'art. 1 del presente decreto. Stante l'autonomia di ciascuna graduatoria, la mancata ammissione al ruolo/specialita' prescelto esclude il transito agli altri ruoli. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il decreto sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti internet www.persomil.difesa.it e www. aeronautica.difesa.it