Art. 16.

    Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale

    1.  I  vincitori  per  il  ruolo  naviganti  normale,  "piloti" e
"navigatori"  convocati  in  Accademia  aeronautica  ed  acquisita la
qualifica    di    allievi,   saranno   sottoposti   all'accertamento
dell'attitudine al volo o alla navigazione aerea per il conseguimento
del   brevetto,   rispettivamente,  di  pilota  o  di  navigatore  di
aeroplano.
    Detto  accertamento,  propedeutico all'ammissione ai corsi, sara'
effettuato   presso  la  Scuola  di  volo  dell'Aeronautica  militare
all'uopo  designata,  mediante un ciclo di lezioni e di esercitazioni
di volo.
    2. Coloro i quali fossero ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine  al  pilotaggio  o  alla navigazione aerea saranno dimessi
d'autorita'  dalla D.F.U./Accademia aeronautica. Ad essi si applicano
le disposizioni di cui al precedente art. 15, comma 4.
    3.   Al   fine   di  contenere  in  un  limitato  arco  di  tempo
l'accertamento  dell'idoneita'  di  cui  al precedente comma 1, ed in
attuazione   di   misure  mirate  al  contenimento  della  spesa,  la
D.F.U./Accademia  aeronautica  e'  autorizzata  a convocare, oltre ai
settantadue  vincitori  del  concorso, a copertura dei posti previsti
dal  precedente  art. 1  per il ruolo normale dell'Arma aeronautica -
specialita'   "piloti"   ulteriori  quarantaotto  concorrenti  idonei
secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.
    Tra  i centoventi concorrenti per detta specialita' da ammettere,
quelli   di   sesso  femminile  non  potranno  comunque  superare  le
ventiquattro unita'.
    All'atto   della   presentazione   in   Accademia  i  quarantotto
concorrenti  sopraindicati  assumeranno  una ferma volontaria di mesi
quattro,  saranno  sottoposti all'accertamento dell'idoneita' al volo
e,  qualora  conseguano  il  brevetto di pilota di aeroplano, saranno
dichiarati  vincitori  del  concorso  ed ammessi al corso regolare in
numero  pari  a  quello resosi disponibile per effetto di rinunce, di
dimissioni  volontarie  o  d'autorita'  dei vincitori. In tal caso la
ferma   volontaria  di  mesi  quattro  sara'  commutata  nella  ferma
triennale di cui al precedente art. 15, comma 3.
    4.  Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei non presentatisi alla
convocazione  in  Accademia. Costoro saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso.
    5.  L'ammissione  al  corso  regolare  sara' disposta, al termine
dell'accertamento,  secondo  l'ordine  della graduatoria di merito di
cui  al  precedente  art. 11, solo per coloro che avranno frequentato
con  successo  le  lezioni  e  superato  le  esercitazioni  di  volo,
conseguendo  il  brevetto  di  pilota  di  aeroplano e, comunque, nei
limiti  dei  posti  messi  a  concorso  e di quelli disponibili per i
concorrenti   di   sesso   femminile,  indicati  rispettivamente  nel
precedente art. 1, commi 1 e 3.
    6.  I  concorrenti  di  cui  al  precedente  comma 3, che, seppur
brevettati, non rientreranno nei posti disponibili saranno prosciolti
dalla  ferma  volontaria  di  mesi  quattro e restituiti, se di sesso
maschile,  ai Distretti militari o alle Capitanerie di porto, secondo
quanto previsto dal precedente art. 15, comma 4.