Art. 16. Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale 1. I vincitori per il ruolo naviganti normale, "piloti" e "navigatori" convocati in Accademia aeronautica ed acquisita la qualifica di allievi, saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo o alla navigazione aerea per il conseguimento del brevetto, rispettivamente, di pilota o di navigatore di aeroplano. Detto accertamento, propedeutico all'ammissione ai corsi, sara' effettuato presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare all'uopo designata, mediante un ciclo di lezioni e di esercitazioni di volo. 2. Coloro i quali fossero ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio o alla navigazione aerea saranno dimessi d'autorita' dalla D.F.U./Accademia aeronautica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15, comma 4. 3. Al fine di contenere in un limitato arco di tempo l'accertamento dell'idoneita' di cui al precedente comma 1, ed in attuazione di misure mirate al contenimento della spesa, la D.F.U./Accademia aeronautica e' autorizzata a convocare, oltre ai settantadue vincitori del concorso, a copertura dei posti previsti dal precedente art. 1 per il ruolo normale dell'Arma aeronautica - specialita' "piloti" ulteriori quarantaotto concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. Tra i centoventi concorrenti per detta specialita' da ammettere, quelli di sesso femminile non potranno comunque superare le ventiquattro unita'. All'atto della presentazione in Accademia i quarantotto concorrenti sopraindicati assumeranno una ferma volontaria di mesi quattro, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' al volo e, qualora conseguano il brevetto di pilota di aeroplano, saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso regolare in numero pari a quello resosi disponibile per effetto di rinunce, di dimissioni volontarie o d'autorita' dei vincitori. In tal caso la ferma volontaria di mesi quattro sara' commutata nella ferma triennale di cui al precedente art. 15, comma 3. 4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al volo un numero di concorrenti pari a quello dei non presentatisi alla convocazione in Accademia. Costoro saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 5. L'ammissione al corso regolare sara' disposta, al termine dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui al precedente art. 11, solo per coloro che avranno frequentato con successo le lezioni e superato le esercitazioni di volo, conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli disponibili per i concorrenti di sesso femminile, indicati rispettivamente nel precedente art. 1, commi 1 e 3. 6. I concorrenti di cui al precedente comma 3, che, seppur brevettati, non rientreranno nei posti disponibili saranno prosciolti dalla ferma volontaria di mesi quattro e restituiti, se di sesso maschile, ai Distretti militari o alle Capitanerie di porto, secondo quanto previsto dal precedente art. 15, comma 4.