Art. 17. Trattamento economico degli allievi 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche' la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente sono a carico dell'amministrazione della Difesa. 2. Agli allievi provenienti dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli e dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, compete un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera. 3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di personale sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.