Art. 17.

                 Trattamento economico degli allievi

    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la   successiva  manutenzione  del  corredo  per  i  provenienti  dai
sottufficiali  e  dai  volontari in servizio permanente sono a carico
dell'amministrazione della Difesa.
    2.  Agli  allievi  provenienti  dai  ruoli  del complemento degli
ufficiali,  dal  ruolo  dei  marescialli  e  dai volontari di truppa,
qualora  gli  emolumenti  fissi  e  continuativi  in  godimento siano
superiori  a  quelli  spettanti  nella  nuova  posizione,  compete un
assegno  personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i
futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera.
    3.  Agli  allievi  non  provenienti  dalle  predette categorie di
personale  sono  corrisposte  le  competenze  mensili  nella misura e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.