Art. 18. Disposizioni per i militari 1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti dichiarazioni: se ufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito (modello in allegato F), necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113; se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito (modello in allegato G), necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599; se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito (modello in allegato G), necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; se volontari in ferma o graduati di truppa: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma volontaria contratta (modello in allegato H). 2. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo ai corsi regolari della D.F.U./Accademia aeronautica. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari di truppa, qualora non conseguano la nomina a sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. 3. All'atto della ricezione della comunicazione di ammissione alla frequenza dei corsi i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno informare i Comandi di reparto/ente di appartenenza, i quali, presa visione della comunicazione indirizzata al vincitore di concorso a cura della D.F.U./Accademia aeronautica, richiederanno al militare il rilascio di una dichiarazione di accettazione o rinuncia alla frequenza dei corsi in qualita' di allievo presso la D.F.U./Accademia aeronautica. In caso di accettazione terranno presenti le seguenti disposizioni: la data del trasferimento, da iscriversi sui documenti matricolari, deve corrispondere al giorno di ammissione alla D.F.U./Accademia aeronautica; i documenti matricolari, ove non siano in buono stato, dovranno essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole; tutti i documenti personali degli ammessi dovranno essere inviati entro quindici giorni al Comando della D.F.U./Accademia aeronautica, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione, comprese quelle relative all'ammissione, nonche' quelle inerenti al trattamento economico.