Art. 19.

                             Esclusioni

    1.   L'Amministrazione   della  difesa  puo',  con  provvedimento
motivato,   escludere   in   ogni   momento  dal  concorso  qualsiasi
concorrente  che  non  fosse  ritenuto  in  possesso  dei  requisiti,
prescritti  per  essere  ammesso  alla  D.F.U./Accademia aeronautica,
nonche'  escludere  il  medesimo  dalla frequenza del corso regolare,
qualora  il  difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso
stesso.