Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. I concorrenti, sia di sesso maschile che femminile, devono: a) aver compiuto al 31 dicembre 2003 il diciassettesimo anno di eta' e non aver superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre 2003, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1981 al 31 dicembre 1986, estremi compresi. Il limite massimo di eta' e' elevato - tranne che per i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica - di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate; b) essere cittadini italiani; c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2002/2003 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati; d) godere dei diritti civili e politici; e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare; f) non essere stati dimessi d'autorita' da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare; g) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale ("piloti" o "navigatori"): non essere stati dimessi per insufficiente attitudine, rispettivamente, al pilotaggio o alla navigazione aerea; avere una distanza "vertice-gluteo" non superiore a cm 98 e una distanza "gluteo-ginocchio" non superiore a cm 65;". h) se concorrenti per il ruolo naviganti normale (piloti o navigatori) non essere stati dimessi per insufficiente attitudine, rispettivamente, al pilotaggio o alla navigazione aerea; i) per i soli concorrenti di sesso maschile: (1) non essere stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa; (2) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230; (3) avere una statura non inferiore a mt 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti normale (piloti o navigatori) dell'Arma aeronautica, non superiore a mt 1,90; j) per i soli concorrenti di sesso femminile: (1) avere una statura non inferiore a mt 1,65 e non superiore a mt 1,90, se concorrenti per il ruolo naviganti normale (piloti o navigatori) dell'Arma aeronautica; (2) avere una statura non inferiore a metri 1,61, se concorrenti per i ruoli non naviganti. 2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente del ruolo prescelto, nonche' per esercitare l'attivita' di volo in qualita' di piloti o navigatori militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale. Le modalita' di accertamento di detta idoneita' sono indicate nei successivi articoli 6 e 8 del presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre subordinata all'accertamento, anche successivo all'ammissione in Accademia aeronautica, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal precedente, comma 1, lettere a) e c), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato al successivo art. 3. Inoltre, i requisiti medesimi devono essere mantenuti sino alla ammissione presso la D.F.U./Accademia aeronautica e per tutta la durata del ciclo formativo nell'Istituto di cui all'art. 1, comma 7. 5. L'ammissione dei concorrenti gia' alle armi e' subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.