Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1. I concorrenti, sia di sesso maschile che femminile, devono:
      a) aver compiuto al 31 dicembre 2003 il diciassettesimo anno di
eta'  e  non  aver  superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2003,   cioe'   essere  nati  nel  periodo  dal  31 ottobre  1981  al
31 dicembre 1986, estremi compresi.
    Il  limite  massimo  di  eta'  e'  elevato  -  tranne  che  per i
concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica - di
un  periodo  pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla
data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle domande di
partecipazione  al  concorso,  comunque non superiore a tre anni, per
coloro  che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze
armate;
      b) essere cittadini italiani;
      c) aver  conseguito  o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2002/2003 un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi   universitari,   ovvero   un   titolo   di  studio  di  durata
quadriennale,  integrato  dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai  corsi  universitari  dall'art. 1  della  legge  11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modificazioni.
    La   partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
      d) godere dei diritti civili e politici;
      e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta',  o  del  tutore  a  contrarre l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica militare;
      f) non  essere stati dimessi d'autorita' da accademie, scuole o
istituti  di  formazione  delle Forze armate o delle Forze di polizia
dello  Stato  per  motivi  disciplinari  o per inattitudine alla vita
militare;
      g) per  i  soli  concorrenti  per  il  ruolo  naviganti normale
("piloti" o "navigatori"):
        non   essere  stati  dimessi  per  insufficiente  attitudine,
rispettivamente, al pilotaggio o alla navigazione aerea;
        avere  una  distanza "vertice-gluteo" non superiore a cm 98 e
una distanza "gluteo-ginocchio" non superiore a cm 65;".
      h) se  concorrenti  per  il  ruolo  naviganti normale (piloti o
navigatori)  non  essere  stati dimessi per insufficiente attitudine,
rispettivamente, al pilotaggio o alla navigazione aerea;
      i) per i soli concorrenti di sesso maschile:
        (1)  non  essere  stati  riformati  alla  visita  di  leva  o
successivamente ad essa;
        (2)  non  essere  stati  dichiarati  "obiettori di coscienza"
ovvero  ammessi  a  prestare  "servizio  civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230;
        (3)  avere  una  statura  non  inferiore a mt 1,65 e, qualora
concorrenti  per  il  ruolo  naviganti  normale (piloti o navigatori)
dell'Arma aeronautica, non superiore a mt 1,90;
      j) per i soli concorrenti di sesso femminile:
        (1) avere una statura non inferiore a mt 1,65 e non superiore
a  mt  1,90,  se concorrenti per il ruolo naviganti normale (piloti o
navigatori) dell'Arma aeronautica;
        (2)  avere  una  statura  non  inferiore  a  metri  1,61,  se
concorrenti per i ruoli non naviganti.
    2.   L'ammissione   ai   corsi   e'   subordinata   al   possesso
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale prescritta dalla normativa
in vigore per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente
del  ruolo  prescelto,  nonche' per esercitare l'attivita' di volo in
qualita' di piloti o navigatori militari, se concorrenti per il ruolo
naviganti  normale.  Le  modalita' di accertamento di detta idoneita'
sono indicate nei successivi articoli 6 e 8 del presente decreto.
    3.   Ai  sensi  dell'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata  all'accertamento,  anche  successivo  all'ammissione  in
Accademia  aeronautica,  del  possesso  dei  requisiti di moralita' e
condotta  stabiliti  per l'ammissione ai concorsi nella magistratura,
da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
    4.  I  requisiti  di  partecipazione,  salvo  quelli previsti dal
precedente,  comma 1,  lettere  a) e c), devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle domande di
ammissione  al  concorso  indicato  al  successivo art. 3. Inoltre, i
requisiti  medesimi  devono  essere  mantenuti  sino  alla ammissione
presso  la  D.F.U./Accademia  aeronautica  e  per tutta la durata del
ciclo formativo nell'Istituto di cui all'art. 1, comma 7.
    5.  L'ammissione  dei  concorrenti gia' alle armi e' subordinata,
nei  casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza
armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.