Art. 20.

Nomina ad aspirante ufficiale e a sottotenente in servizio permanente

    1. Al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sara'
conferita la qualifica di "aspirante ufficiale" e, al superamento del
terzo  anno,  la  nomina  a  sottotenente  in servizio permanente. La
nomina a sottotenente in servizio permanente decorrera', ai soli fini
giuridici,  dalla  data  di acquisizione della qualifica di aspirante
ufficiale.