Art. 10.

                      Accertamenti attitudinali

    1. Gli accertamenti attitudinali si articoleranno in due distinte
fasi, secondo le modalita' di seguito indicate:
      a) una   prima   fase,   di   cui  al  presente  articolo,  per
l'accertamento  preliminare  del  possesso  da  parte dei concorrenti
delle  qualita'  indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni di
ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
      b) una  seconda fase, di cui all'art. 15, commi 13 e 18, per la
valutazione,   in   chiave  attitudinale,  dell'effettivo  rendimento
offerto   dai  soli  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del
tirocinio con le modalita' di cui all'art. 15, comma 16.
    2.   Saranno   sottoposti  alla  prima  fase  degli  accertamenti
attitudinali  di  cui  al  precedente, comma 1, lettera a), presso il
Centro  nazionale  di  selezione  e reclutamento del Comando generale
dell'Arma  dei  carabinieri,  a  cura  della  commissione  di  cui al
successivo  art.  14,  comma 1,  lettera  d), i concorrenti giudicati
idonei al termine degli accertamenti sanitari.
    3. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma dei
carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m),
del  decreto  ministeriale  12 gennaio 2001, citato nelle premesse, a
cura della commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera
d).
    4. Al termine della prima fase degli accertamenti attitudinali la
commissione  esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente, un
giudizio  di  idoneita'  o di non idoneita'. Tale giudizio, che sara'
comunicato  seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non
idonei,  pertanto, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove
concorsuali.
    5.  Ai  concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai
risultati degli accertamenti effettuati, un punteggio da 0 fino ad un
massimo  di  5  punti, che sara' utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 11, 15 e 16.
    6.  Tutti  i  concorrenti,  compresi  i  militari, nel periodo di
effettuazione  delle  prove  di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari  e della prima fase degli accertamenti attitudinali dovranno
attenersi  alle  norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli
stessi  fruiranno  del  vitto  (solo  il  primo  ordinario)  a carico
dell'amministrazione militare.