Art. 11.

      Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera

    1.   I   concorrenti   risultati   idonei  nelle  prove  e  negli
accertamenti  di  cui  ai  precedenti  articoli  7, 8, 9 e 10 saranno
iscritti,  a  cura  della  commissione  di cui al successivo art. 14,
comma 1,   lettera   a),   in   una   graduatoria   formata  ai  fini
dell'ammissione alla prova orale.
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla  somma  dei  punti  riportati  nella  prova  scritta di cultura
generale,  nelle  prove  di  efficienza  fisica,  negli  accertamenti
sanitari e negli accertamenti attitudinali relativi alla prima fase.
    3.  Dei  concorrenti  idonei  iscritti  nella graduatoria saranno
convocati  alla  prova  orale  i  primi 100 (cento), di cui almeno 10
(dieci)  allievi  delle Scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso
dell'attestato di bilinguismo.
    Dei  cento  concorrenti ammessi alla prova orale, quelli di sesso
femminile non potranno superare le 20 (venti) unita'.
    4.  Nella  graduatoria  di  cui  al  precedente  comma 1, i posti
eventualmente   non   ricoperti   da  concorrenti  appartenenti  alle
categorie  di  riservatari  nella  misura  prevista  dal  precedente,
comma 3,   saranno  devoluti  ad  altri  concorrenti  idonei  secondo
l'ordine della graduatoria medesima.
    5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  precedente comma 3, a
parita'  di  merito,  saranno preferiti i concorrenti in possesso dei
titoli  di preferenza indicati nel gia' citato allegato F al presente
decreto.
    6.  La  convocazione per sostenere detta prova sara' data a mezzo
lettera  raccomandata,  assicurata  o  telegramma  tramite il Comando
generale  dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, ufficio reclutamento e concorsi.
    7.  La  prova  orale  vertera'  sulle materie di cui al programma
riportato  nell'allegato  G  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.
    8.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
orale,  nonche'  quelli  che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi  dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il  giorno  stesso  della  prova, sara' valutato dalla commissione ai
fini  della  eventuale  riconvocazione.  A  tal  fine gli interessati
dovranno   far   pervenire   al   Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  richiesta  di  riconvocazione (a mezzo telegramma o fax
n. 06/3356.6906)  entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza.
    9.  Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un  punteggio  di almeno 18/30i, utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 15 e 16.
    10.  La  prova  orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti  che  abbiano  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda di
partecipazione  al  concorso,  sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato G al presente decreto.
    I  concorrenti  che  non  intendessero sostenere piu' detta prova
dovranno  rilasciare  dichiarazione  scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
    11.  Ai  concorrenti  che supereranno detta prova sara' assegnata
una  votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente  punteggio  utile per la formazione delle graduatorie di cui
ai successivi articoli 15 e 16:
    da 0/30i a 17,999/30i = 0;
    da 18/30i a 20,999/30i = 0,25;
    da 21/30i a 23,999/30i = 0,50;
    da 24/30i a 26,999/30i = 0,75;
    da 27/30i a 30/30i = 1,00.