Art. 14. Commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie; b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) la commissione per gli accertamenti sanitari; d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali (prima e seconda fase); e) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri; due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di cultura generale; quattro docenti o esperti, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di diritto costituzionale; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto a voto. 3. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di un ufficiale medico. 4. La commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali (prima e seconda fase) di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, iscritto all'albo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 6. La commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: Comandante dell'Accademia militare, presidente; Comandante del reggimento allievi, membro; Ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, titolare, presso l'Accademia militare, della cattedra di storia dell'Arma e tecnica professionale, membro; Comandante di battaglione, membro; Comandante di compagnia, membro; Comandante di plotone, membro e segretario.