Art. 15.

                              Tirocinio

    1.  I  concorrenti  che  abbiano  riportato giudizio di idoneita'
nella  prova  orale  di cui al precedente art. 11 saranno iscritti, a
cura della commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera
a), in una graduatoria di ammissione al tirocinio.
    2.   Detta   graduatoria   sara'  formata  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma  dei  punti riportati nella prova scritta di
cultura   generale,   nelle   prove   di   efficienza  fisica,  negli
accertamenti   sanitari,   nella   prima   fase   degli  accertamenti
attitudinali,  nella  prova  orale e nella prova orale facoltativa di
lingua straniera.
    3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  successivo comma 4, a
parita'  di  punteggio  complessivo  si  applicheranno, ai fini della
formazione  della  graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6
e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    4.  Dei  concorrenti  idonei  iscritti  in graduatoria ne saranno
convocati  al tirocinio, che si svolgera' presso l'Accademia militare
di  Modena,  i  primi  55  (cinquantacinque),  di  cui almeno 6 (sei)
allievi   delle  Scuole  militari  ed  almeno  1  (uno)  in  possesso
dell'attestato di bilinguismo.
    Dei  55  (cinquantacinque)  concorrenti  ammessi a frequentare il
tirocinio,  quelli  di  sesso  femminile  non  potranno  superare  le
11 (undici) unita'.
    5.  I  posti  eventualmente  non  ricoperti da riservatari idonei
nella  misura  prevista  dal precedente comma 4 saranno devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
    6.  Successivamente,  secondo  l'ordine  della graduatoria, con i
criteri  del  gia'  citato  art.  2  e  ferma restando la limitazione
indicata   nel   precedente,  comma 4  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile,   potra'  essere  convocato  al  tirocinio  un  numero  di
concorrenti  pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno
-  che  saranno  considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e
degli eventuali rinuncianti nei primi sei giorni di frequenza.
    7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della  verifica  dei  requisiti  previsti  per l'ammissione al corso,
dovranno  essere  sottoposti  al  test  di  gravidanza  nelle urine e
qualora  ammessi  alla frequenza del 185o corso dell'Accademia per la
formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dovranno
essere nuovamente sottoposti a detto test.
    8.  All'atto  della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi  sulla  persistenza  della
idoneita'   sanitaria   precedentemente   riconosciuta,  e'  facolta'
dell'Accademia   militare   di   Modena   inviare  detti  concorrenti
all'osservazione  ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine
di  accertare  che  non  siano  insorti  fatti  morbosi nuovi tali da
determinare   un  provvedimento  medico-legale  di  inidoneita'  alla
frequenza del tirocinio.
    9. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
      in  qualita' di allievi carabinieri, se in congedo illimitato e
non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in
congedo;
      con  il  grado  gia'  rivestito,  se ufficiali di complemento o
sottufficiali  gia'  collocati  in  congedo.  Per tali concorrenti si
provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
      con  il  grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno
posti,  a  cura  degli  Enti  di  appartenenza,  nella  posizione  di
comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
    10.  Il  personale  in  servizio  permanente  e  quello  in ferma
volontaria  dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali
ed  i  volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre
Forze  armate  durante  il  tirocinio continueranno a percepire dagli
Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
    11.  Durante  il  tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme  disciplinari  di  vita  interna dell'Istituto previste per gli
allievi  dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e  verra',  inoltre,  loro somministrato in uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare.
    12.  Il  tirocinio  avra'  una  durata  non  superiore a sessanta
giorni,  durante  i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati   sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle  attivita'
militari e scolastiche.
    13.   Durante   il  tirocinio  i  frequentatori  saranno  inoltre
sottoposti,  a  cura  della  commissione di cui all'art. 14, comma 1,
lettera  d),  agli  accertamenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera
b),  per  la  valutazione,  in  chiave  attitudinale,  dell'effettivo
dispiegamento  "sul  campo" delle potenzialita' riscontrate nel corso
della  prima fase degli accertamenti attitudinali di cui all'art. 10,
comma 1,  lettera  a).  Dette  prove  si svolgeranno con le modalita'
definite  nel  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale
dell'Arma  dei  carabinieri  emanato  in  applicazione  dell'art.  2,
comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato
nelle premesse.
    14.  Saranno  esclusi  dal  concorso  e  rinviati dall'Istituto i
frequentatori  che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro
che maturino assenze prolungate, anche non continuative, che superino
complessivamente la meta' della durata del tirocinio medesimo.
    15.   Saranno   parimenti   esclusi   dal   concorso  e  rinviati
dall'Istituto  i  frequentatori  per  i  quali  sia stato individuato
durante   il  tirocinio  l'eventuale  stato  di  tossicodipendenza  o
tossicofilia,  previo  accertamento  presso  una  struttura sanitaria
militare.
    16.  Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al  termine  dello  stesso saranno giudicati idonei dalla commissione
dell'Accademia  militare  di  cui  al  precedente  art.  14, comma 1,
lettera e),  la  quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun
frequentatore,  tenendo  conto  del  rendimento globale riferito alla
capacita' e resistenza fisica, al rilevamento comportamentale ed alla
idoneita' ad affrontare gli studi universitari.
    17.  I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
    18.    I   concorrenti   giudicati   idonei   dalla   commissione
dell'Accademia  militare  di  cui  all'art.  14, comma 1, lettera e),
saranno sottoposti da parte della commissione del Centro nazionale di
selezione   e   reclutamento   del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri  di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), ad un'ulteriore
valutazione  con attribuzione di un punteggio da 0 fino ad un massimo
di  5  punti, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui
all'art. 16, comma 1.
    Detta   valutazione  sara'  effettuata  sulla  base  dei  giudizi
analitici  formulati  dalla  commissione  dell'Accademia militare sul
rendimento  fornito  da  ogni  singolo  concorrente  nelle  attivita'
militari,  ginnico-sportive  e  scolastiche, nonche' delle risultanze
che  emergeranno  dall'insieme  delle  prove  di  cui  al  precedente
comma 13  e  delle  effettive capacita' attitudinali e di adattamento
alla vita militare evidenziate nel corso delle attivita' addestrative
del tirocinio.