Art. 15. Tirocinio 1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' nella prova orale di cui al precedente art. 11 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), in una graduatoria di ammissione al tirocinio. 2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di cultura generale, nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella prima fase degli accertamenti attitudinali, nella prova orale e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria ne saranno convocati al tirocinio, che si svolgera' presso l'Accademia militare di Modena, i primi 55 (cinquantacinque), di cui almeno 6 (sei) allievi delle Scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo. Dei 55 (cinquantacinque) concorrenti ammessi a frequentare il tirocinio, quelli di sesso femminile non potranno superare le 11 (undici) unita'. 5. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente comma 4 saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 6. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, con i criteri del gia' citato art. 2 e ferma restando la limitazione indicata nel precedente, comma 4 per i concorrenti di sesso femminile, potra' essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei giorni di frequenza. 7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza nelle urine e qualora ammessi alla frequenza del 185o corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test. 8. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e' facolta' dell'Accademia militare di Modena inviare detti concorrenti all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio. 9. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: in qualita' di allievi carabinieri, se in congedo illimitato e non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in congedo; con il grado gia' rivestito, se ufficiali di complemento o sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio; con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 10. Il personale in servizio permanente e quello in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre Forze armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare. 12. Il tirocinio avra' una durata non superiore a sessanta giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 13. Durante il tirocinio i frequentatori saranno inoltre sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), agli accertamenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), per la valutazione, in chiave attitudinale, dell'effettivo dispiegamento "sul campo" delle potenzialita' riscontrate nel corso della prima fase degli accertamenti attitudinali di cui all'art. 10, comma 1, lettera a). Dette prove si svolgeranno con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. 14. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non continuative, che superino complessivamente la meta' della durata del tirocinio medesimo. 15. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori per i quali sia stato individuato durante il tirocinio l'eventuale stato di tossicodipendenza o tossicofilia, previo accertamento presso una struttura sanitaria militare. 16. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione dell'Accademia militare di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera e), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del rendimento globale riferito alla capacita' e resistenza fisica, al rilevamento comportamentale ed alla idoneita' ad affrontare gli studi universitari. 17. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso. 18. I concorrenti giudicati idonei dalla commissione dell'Accademia militare di cui all'art. 14, comma 1, lettera e), saranno sottoposti da parte della commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), ad un'ulteriore valutazione con attribuzione di un punteggio da 0 fino ad un massimo di 5 punti, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 16, comma 1. Detta valutazione sara' effettuata sulla base dei giudizi analitici formulati dalla commissione dell'Accademia militare sul rendimento fornito da ogni singolo concorrente nelle attivita' militari, ginnico-sportive e scolastiche, nonche' delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove di cui al precedente comma 13 e delle effettive capacita' attitudinali e di adattamento alla vita militare evidenziate nel corso delle attivita' addestrative del tirocinio.