Art. 16. Graduatoria finale di ammissione al corso 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di ammissione al corso. 2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di cultura generale, nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella prima fase degli accertamenti attitudinali, nella prova orale, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nella seconda fase degli accertamenti attitudinali. 3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice, trasmessa dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, sara' approvata con decreto dirigenziale. 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente art. 2 e del numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti di sesso femminile indicato nel precedente art. 1, comma 3. 6. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 2.