Art. 16.

              Graduatoria finale di ammissione al corso

    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del tirocinio
saranno  iscritti  dalla  commissione  di  cui al precedente art. 14,
comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di ammissione al corso.
    2.   Detta   graduatoria   sara'  formata  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma  dei  punti riportati nella prova scritta di
cultura   generale,   nelle   prove   di   efficienza  fisica,  negli
accertamenti   sanitari,   nella   prima   fase   degli  accertamenti
attitudinali,  nella  prova  orale,  nella prova orale facoltativa di
lingua   straniera   e   nella   seconda   fase   degli  accertamenti
attitudinali.
    3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della  graduatoria,  le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, della
legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    4.  La  graduatoria  generale di merito formata dalla commissione
esaminatrice,   trasmessa   dal   Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  del  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  al
Ministero   della  difesa  -  Direzione  generale  per  il  personale
militare, sara' approvata con decreto dirigenziale.
    5.  Saranno  dichiarati  vincitori  del  concorso ed ammessi alla
frequenza  del  corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i
concorrenti  idonei,  fino  a concorrenza dei posti messi a concorso,
tenuto  conto delle riserve di posti previste dal precedente art. 2 e
del  numero  massimo dei posti disponibili per i concorrenti di sesso
femminile indicato nel precedente art. 1, comma 3.
    6.   Qualora   i   posti  riservati  non  fossero  ricoperti  per
insufficienza  di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 2.